| (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona).
1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale
carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato
erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.2, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n.231,
possono essere sanati con efficacia ex tunc con la
stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo.
2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e
definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti
dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro
il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e
dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n.513.
3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n.640, che
sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli
attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
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4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947,
n.261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le
assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore
della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in
possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n.22 FPC
del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune
di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio
1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli
interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale
assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del
sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è
condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia
detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di
entrata in vigore della presente legge. E' equiparato
all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella
disponibilità dell'alloggio per successione, separazione
legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è
fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni.
L'importo così determinato è ridotto del contributo previsto
dalla legge 14 maggio 1981, n.219, se spettante per
l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se
non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione
degli alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di
sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli
eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile n.22 FPC del 10
maggio 1983.
7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al
terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960,
n.1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e
delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari,
anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in
riscatto.
8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purchè sanate ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n.724, e successive modificazioni, sono trasferite,
contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario
o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30
dicembre 1960, n.1676.
9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in
attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
n.734, e successive modificazioni, i limiti massimi del
contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal
secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972,
n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo
1972, n.88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge
16 marzo 1973, n.31, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 1973, n.205, dal terzo comma dell'articolo 21
della legge 11 novembre 1982, n.828, e dal secondo comma
dell'articolo 23 della legge 1^ dicembre 1986, n.879, si
applicano con riferimento alla data del certificato di
ultimazione dei lavori delle unità immobiliari risanate sulle
quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte
dei proprietari espropriati.
10. Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n.25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972,
n.88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974,
n.658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
1975, n.7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di
edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni
in proprietà effettuate o da effettuare ai sensi degli
articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
n.734, e successive modificazioni, possono
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essere alienate secondo le modalità stabilite dalla legge 24
dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni. I relativi
proventi, nonchè quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
n.734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune
di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel
centro storico ai sensi del citato decreto-legge n.658 del
1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i
procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi
di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n.552 del
1972.
11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n.734, è
sostituito dal seguente: "Dal costo è detratta la quota di
contributo di cui all'articolo 21".
12. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n.734, come
modificato dal comma 11 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata
accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal
comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18
aprile 1979, n.17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati
saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli
stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto
delle unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di
riassegnazioni parziali tale addebito sarà effettuato in
proporzione alla superficie riassegnata".
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