Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435623
SMC0475-0095
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.95 (che inizia a pag.86 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...SEDE LEGISLATIVA
...C2772B. LAVCOMM
...C2772B.
...TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE RISULTANTE DALL'ESAME SVOLTO IN SEDE REFERENTE
Art. 15.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZLE
  (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
    pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona).
     1.  I contratti relativi alla cessione in proprietà di
  alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale
  carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato
  erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto
  del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.2, come
  sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n.231,
  possono essere sanati con efficacia  ex tunc  con la
  stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo.
     2.  Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e
  definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti
  dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro
  il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e
  dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n.513.
     3.  Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n.640, che
  sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli
  attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1,
  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
 
                              Pag. 87
 
     4.  Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947,
  n.261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale
  pubblica ai sensi della presente legge.  Sono fatte salve le
  assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore
  della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in
  possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica.
     5.  Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del
  Ministro per il coordinamento della protezione civile n.22 FPC
  del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune
  di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio
  1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli
  interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale
  assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del
  sindaco.  Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è
  condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia
  detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di
  entrata in vigore della presente legge.  E' equiparato
  all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella
  disponibilità dell'alloggio per successione, separazione
  legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
  matrimonio.
     6.  Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è
  fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
  legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni.
  L'importo così determinato è ridotto del contributo previsto
  dalla legge 14 maggio 1981, n.219, se spettante per
  l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se
  non diversamente percepito.  Contestualmente alla cessione
  degli alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di
  sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli
  eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro
  per il coordinamento della protezione civile n.22 FPC del 10
  maggio 1983.
     7.  Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al
  terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960,
  n.1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e
  delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari,
  anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in
  riscatto.
     8.  Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purchè sanate ai
  sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
  modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
  1994, n.724, e successive modificazioni, sono trasferite,
  contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario
  o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30
  dicembre 1960, n.1676.
     9.  Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in
  attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
  n.734, e successive modificazioni, i limiti massimi del
  contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal
  secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972,
  n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo
  1972, n.88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge
  16 marzo 1973, n.31, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 17 maggio 1973, n.205, dal terzo comma dell'articolo 21
  della legge 11 novembre 1982, n.828, e dal secondo comma
  dell'articolo 23 della legge 1^ dicembre 1986, n.879, si
  applicano con riferimento alla data del certificato di
  ultimazione dei lavori delle unità immobiliari risanate sulle
  quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte
  dei proprietari espropriati.
     10.  Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui
  all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n.25,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972,
  n.88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974,
  n.658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
  1975, n.7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di
  edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni
  in proprietà effettuate o da effettuare ai sensi degli
  articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
  n.734, e successive modificazioni, possono
 
                              Pag. 88
 
  essere alienate secondo le modalità stabilite dalla legge 24
  dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni.  I relativi
  proventi, nonchè quelli derivanti dall'attuazione
  dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
  n.734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune
  di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel
  centro storico ai sensi del citato decreto-legge n.658 del
  1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i
  procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi
  di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n.552 del
  1972.
     11.  L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del
  decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n.734, è
  sostituito dal seguente: "Dal costo è detratta la quota di
  contributo di cui all'articolo 21".
     12.  Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del
  decreto-legge 6 ottobre 1972, n.552, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n.734, come
  modificato dal comma 11 del presente articolo, è inserito il
  seguente:
     "Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata
  accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal
  comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18
  aprile 1979, n.17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati
  saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli
  stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto
  delle unità immobiliari ristrutturate.  Nel caso di
  riassegnazioni parziali tale addebito sarà effettuato in
  proporzione alla superficie riassegnata".
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=LE NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0095 TIPDOC=P DOCTIT=0079 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0086 RIGINIZ=054 PAGFIN=0088 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=86 PAGEFIN=88 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0095 TIPDOCP DOCTIT0079 NDOC0079



Ritorna al menu della banca dati