| (Interpretazione autentica).
1. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965,
n.1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ novembre
1965, n.1179, deve intendersi nel senso che agli interventi
realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a
beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello
stesso decreto-legge e dalle successive leggi di
rifinanziamento, nonchè delle agevolazioni previste per i
programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge
5 agosto 1978, n.457, e successive leggi di rifinanziamento,
alla legge 17 febbraio 1992, n.179, e successive
modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le
disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n.1165, e successive modificazioni, relative alle
cooperative a contributo erariale.
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