| (Modifiche alla disciplina dei programmie degli interventi
di edilizia residenziale pubblica).
1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili
da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso
provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati
dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di
finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui
al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto
preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si
intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni
competenti per territorio che li utilizzano per la concessione
di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro
consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad
Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o
il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso
abitativo primario ai sensi dell'articolo 8 della legge 17
febbraio 1992, n.179, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni
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concesse ai sensi dello stesso articolo 8 e dell'articolo 9
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493.
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