| (Norme transitorie).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14
e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi
regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112.
2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica
attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad
adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate
in applicazione della legge 5 agosto 1978, n.457, con
sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi
soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono versati su
specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole
regioni.
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