| (Disposizioni in materia di viabilità).
1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n.143, mantiene la denominazione
di ANAS.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n.449, tra i
beni immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n.143, si intendono ricompresi le case
cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali
dell'Ente nazionale per le strade.
3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della
legge 28 aprile 1971, n.287, è sostituito dal seguente:
"1) che gli enti concessionari debbano avere come
proprio oggetto sociale principale la costruzione e la
gestione delle autostrade;".
4. Le attività d'impresa diverse da quella principale
nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del
servizio autostradale possono essere svolte dalle società
concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di
partecipazioni di collegamento o di controllo in altre
società.
5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri
di cui all'articolo 2426, primo comma, n.4), del codice
civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in
imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo
della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali
società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e
sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla
struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le
operazioni intercorse fra le società controllanti, le
controllanti di queste ultime e le imprese controllate e
collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi
propri della contabilità analitica, con particolare
riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni
intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di
mercato.
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