| (Programmi pluriennali di attuazione).
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la
propria legislazione in materia di programmi pluriennali di
attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977,
n.10, e
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all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n.94, e successive modificazioni, secondo principi che ne
circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione
dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti
ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in
modo univoco, anche in coordinamento con il programma
triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle
urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i
criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo
e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di
urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli
strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale
dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi
in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano
valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.
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