| (Approvazione di strumenti urbanistici).
1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e
delle relative varianti da parte delle regioni, delle province
o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il
termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro
deposito, con il corredo della documentazione prescritta, da
parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione
ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito,
la regolarità formale degli atti in base ai requisiti
prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere
interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta
di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse
scadenze e modalità previste dalla legislazione
regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti
trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente
legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
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