| (Piani attuativi degli strumenti urbanistici).
1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di
piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed
agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il
termine di novanta giorni a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti.
Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il
termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti
siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi
di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la
predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta
giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha
assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla
redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve
avvenire nei successivi novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione
in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire
nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le
osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da
effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve
intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della
delibera di adozione o approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso di redazione,
presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in
vigore della presente legge, i termini di cui ai commi
precedenti decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai
precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di
intervento
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sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di
inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta
al presidente della giunta regionale il quale provvede nel
termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività
del commissario ad acta sono posti a carico del comune
inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche agli strumenti attuativi in variante non
essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni,
entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, qualora non abbiano già
provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti
delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità
previste dalle leggi regionali.
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