| (Interventi nel settore sanitario).
1. I progetti di interventi nel settore sanitario
finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n.67, della
legge 5 giugno 1990, n.135, e del decreto del Ministro della
sanità 29 agosto 1989, n.321, affidati anteriormente al 3
giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del
31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel
rispetto dell'originario importo dell'intervento.
2. L'amministrazione interessata al finanziamento indìce
una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, per l'esame contestuale degli
interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si
pronuncia entro i successivi trenta giorni.
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