| (Condono edilizio).
1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28
febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, deve
intendersi nel senso che la corresponsione per intero
dell'oblazione, purchè compiuta da uno dei soggetti
legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31
della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti
interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17
agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni, all'articolo
17 della legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive
modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265,
e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5
novembre 1971, n.1086.
2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n.724, deve intendersi nel senso che il diritto del
proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al
patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri
previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui
la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e
tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n.10.
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