| (Interpretazione autentica).
1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966,
n.590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre
1966, n.749, così come attuate con decreti del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e
successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle
Gazzette Ufficiali n.131 del 24 maggio 1968 e n.274 del
28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli
indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti
relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano
inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a
regolamentare l'attività
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edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le
costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in
difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito
delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n.47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n.724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n.449, sempre che sussistano tutte le
condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano
state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti
dalle leggi n.47 del 1985 e n.724 del 1994.
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