| (Collaudi).
1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la
conformità alla normativa vigente degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo
1990, n.46, i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati
annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n.447.
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