| (Interventi in materia ambientale).
1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di
progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di
entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le
relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le
conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a
carico del soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è
riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata
esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione
ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente
articolo non si applica alle opere per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata
la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n.349.
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