| (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse
idriche).
1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio
1994, n.36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di
concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n.36 del
1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i
canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il
termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275, come modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n.584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. La presentazione della
denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 10 del citato decreto legislativo n.275 del 1993.
Le regioni adottano, entro quattro mesi
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dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi
adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e
la richiesta di concessione possono essere effettuate anche
mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.15, e successive modificazioni. La presentazione di
tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione
provinciale competente per territorio.
3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge
5 gennaio 1994, n.36, come modificato dall'articolo 15 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, per la
richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree
protette, è differito sino alla data di approvazione del piano
per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n.394; gli enti parco verificano le captazioni
e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette
e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi
d'acqua oggetto di captazione.
4. A decorrere dal 1^ gennaio 1999, gli impianti
idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio
di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano
delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai
fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono
soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 22 dicembre 1980, n.925, in ragione dello 0,15 della
potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e
riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituto il
consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.959, i
predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.253, nei limiti
delle risorse disponibili, si intendono comprensive,
rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed
alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza
e degli oneri connessi alla organizzazione e alla
partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e
perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di
rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume
Serchio.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
8- quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n.493, si applica anche al personale in
servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in
posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori
ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo
del citato comma 8- quater.
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1992, n.505, le parole: "Per la realizzazione delle opere
idrogeologiche necessarie per completare la diga del
Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la
realizzazione degli interventi per il completamento
dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".
8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8
agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n.584, sono prorogati di due anni.
9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994,
n.36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme
sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici".
10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio
1994, n.36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono
in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle
attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli
interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente
legge, qualora non ancora effettuate".
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