| (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e
Chioggia).
1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990,
n.71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29
marzo 1995, n.96, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 maggio 1995, n.206, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5
febbraio 1990, n.16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi,
gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non
serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai
comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999,
un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le
opere entro il 31 dicembre 1999".
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