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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Renzo INNOCENTI, presidente e relatore, fa
presente che il testo unificato elaborato dalla XII
Commissione reca una nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati,
abrogando la legge n. 107 del 1990.
Dopo aver illustrato l'articolo 15, comma 1, che prevede
la creazione di un'apposita struttura per l'autosufficienza
nazionale del sangue, e l'articolo 17, che modifica la
composizione e le competenze della Commissione nazionale per
il servizio trasfusionale, si sofferma sull'articolo 21, il
cui comma 1 conferma il diritto per i donatori di sangue con
rapporto di lavoro dipendente ad astenersi dal lavoro per
l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando
la normale retribuzione, che è posta a carico dello Stato.
Rispetto alla legislazione vigente, tuttavia, viene omessa
la precisazione che i contributi relativi alla giornata di
astensione sono accreditati sotto forma di contribuzione
figurativa: il comma 1, infatti, stabilisce in modo generico
che gli oneri previdenziali (come quelli retributivi) sono
posti a totale carico dello Stato.
Una seconda novità rispetto alla legislazione vigente è
poi recata dal comma 3 dell'articolo 21, ai sensi del quale la
garanzia della retribuzione è estesa ai donatori con rapporto
di lavoro dipendente dei quali sia accertata l'inidoneità alla
donazione, per il tempo necessario a tale accertamento.
Dopo aver illustrato l'articolo 23, sottolinea che di
particolare interesse è l'articolo 24, che dispone il
trasferimento alle aziende sanitarie, ai policlinici
universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico delle strutture trasfusionali gestite per
convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle
strutture private. A loro volta, i centri trasfusionali della
Croce rossa italiana sono trasferiti alle aziende sanitarie
locali indicate dalla regione di competenza. In entrambi i
casi il trasferimento delle strutture implica anche il
trasferimento del personale. Speciali disposizioni riguardano,
invece, il centro nazionale trasfusione e sangue, che rimane
assegnato alla Croce rossa.
Ricorda che si tratta di un argomento già affrontato dalla
Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 4932, il
cui articolo 2 è stato soppresso dal testo sottoposto
all'Assemblea proprio perché riguardante materia sulla quale
era impegnata la XII Commissione.
Ritiene sia il caso di esaminare le principali differenze
tra il disegno di legge n. 4932 e il testo unificato della XII
Commissione. L'articolo 2 del disegno di legge distingueva tra
i dipendenti di ruolo della Croce rossa e gli altri dipendenti
trasferiti alle ASL: i primi venivano trasferiti nei ruoli
nominativi regionali, mentre per i secondi era prevista solo
una riserva del 30 per cento dei posti da coprire mediante
concorsi. Il testo unificato, invece, consente per questi
ultimi l'inquadramento in ruolo presso le ASL anche in
sovrannumero, individua le tabelle di equiparazione ai fini
giuridici ed economici e stabilisce che l'eventuale
maggiorazione del trattamento economico in godimento sia
mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile con i
futuri miglioramenti. Si tratta, quindi, di una deroga alle
procedure ordinarie di accesso al pubblico impiego ancor più
rilevante rispetto a quella, già significativa, prevista
dall'articolo 2 del disegno di legge n. 4932.
Riguardo al trattamento previdenziale del personale in
questione, non vi sono invece differenze tra il disegno di
legge n. 4932 e il testo unificato della XII Commissione,
poiché entrambi prevedono l'iscrizione obbligatoria presso
l'INPDAP e la possibilità di ricongiungere gratuitamente i
periodi assicurativi maturati presso forme di previdenza
diverse.
Infine, il comma 7 del testo unificato fa salvi i
trasferimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della
nuova normativa ed estende agli interessati i benefici sopra
descritti.
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Propone, pertanto, di esprimere il seguente parere:
"La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato),
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 71
ed abb.;
rilevato che l'articolo 24 contiene una deroga alle
procedure ordinarie di accesso al pubblico impiego ben più
rilevante di quella prevista dall'articolo 2 del disegno di
legge C. 4932, che pure desta perplessità dal punto di vista
della coerenza dell'ordinamento;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 21, comma 1, sia precisato che i
contributi previdenziali sono di natura figurativa e vengono
accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, e che i relativi oneri sono rimborsati all'ente
previdenziale da parte dello Stato, sulla base di apposita
rendicontazione;
b) sia soppresso l'articolo 24, comma 5".
Alfredo STRAMBI (comunista) sottolinea l'opportunità
che all'articolo 21, comma 1, sia precisato che nel concetto
di "normale retribuzione" rientrano anche le indennità legate
alla presenza nel luogo di lavoro previste da contratti e
accordi collettivi.
Dichiara, poi, di condividere pienamente la condizione
b) proposta dal Presidente.
Renzo INNOCENTI, presidente, riformula la sua
proposta di parere per tener conto delle considerazioni del
deputato Strambi (vedi allegato).
La Commissione approva la proposta di parere come
riformulata dal Presidente.
La seduta termina alle 10.35.
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