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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435663
SMC0475-0135
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.135 (che inizia a pag.118 dello stampato)
              ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
 
 
...SEDE CONSULTIVA
C71. LAVCOMM
C71.
Trasfusioni e sangue. Nuovo testo unificato C. 71 e abb. (Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Renzo INNOCENTI, presidente e relatore. Alfredo STRAMBI. Renzo INNOCENTI, presidente.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC11 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
                              Pag. 119
 
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente e relatore,  fa
  presente che il testo unificato elaborato dalla XII
  Commissione reca una nuova disciplina delle attività
  trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati,
  abrogando la legge n. 107 del 1990.
     Dopo aver illustrato l'articolo 15, comma 1, che prevede
  la creazione di un'apposita struttura per l'autosufficienza
  nazionale del sangue, e l'articolo 17, che modifica la
  composizione e le competenze della Commissione nazionale per
  il servizio trasfusionale, si sofferma sull'articolo 21, il
  cui comma 1 conferma il diritto per i donatori di sangue con
  rapporto di lavoro dipendente ad astenersi dal lavoro per
  l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando
  la normale retribuzione, che è posta a carico dello Stato.
     Rispetto alla legislazione vigente, tuttavia, viene omessa
  la precisazione che i contributi relativi alla giornata di
  astensione sono accreditati sotto forma di contribuzione
  figurativa: il comma 1, infatti, stabilisce in modo generico
  che gli oneri previdenziali (come quelli retributivi) sono
  posti a totale carico dello Stato.
     Una seconda novità rispetto alla legislazione vigente è
  poi recata dal comma 3 dell'articolo 21, ai sensi del quale la
  garanzia della retribuzione è estesa ai donatori con rapporto
  di lavoro dipendente dei quali sia accertata l'inidoneità alla
  donazione, per il tempo necessario a tale accertamento.
     Dopo aver illustrato l'articolo 23, sottolinea che di
  particolare interesse è l'articolo 24, che dispone il
  trasferimento alle aziende sanitarie, ai policlinici
  universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico delle strutture trasfusionali gestite per
  convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle
  strutture private.  A loro volta, i centri trasfusionali della
  Croce rossa italiana sono trasferiti alle aziende sanitarie
  locali indicate dalla regione di competenza.  In entrambi i
  casi il trasferimento delle strutture implica anche il
  trasferimento del personale.  Speciali disposizioni riguardano,
  invece, il centro nazionale trasfusione e sangue, che rimane
  assegnato alla Croce rossa.
     Ricorda che si tratta di un argomento già affrontato dalla
  Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 4932, il
  cui articolo 2 è stato soppresso dal testo sottoposto
  all'Assemblea proprio perché riguardante materia sulla quale
  era impegnata la XII Commissione.
     Ritiene sia il caso di esaminare le principali differenze
  tra il disegno di legge n. 4932 e il testo unificato della XII
  Commissione.  L'articolo 2 del disegno di legge distingueva tra
  i dipendenti di ruolo della Croce rossa e gli altri dipendenti
  trasferiti alle ASL: i primi venivano trasferiti nei ruoli
  nominativi regionali, mentre per i secondi era prevista solo
  una riserva del 30 per cento dei posti da coprire mediante
  concorsi.  Il testo unificato, invece, consente per questi
  ultimi l'inquadramento in ruolo presso le ASL anche in
  sovrannumero, individua le tabelle di equiparazione ai fini
  giuridici ed economici e stabilisce che l'eventuale
  maggiorazione del trattamento economico in godimento sia
  mantenuta quale assegno  ad personam  riassorbibile con i
  futuri miglioramenti.  Si tratta, quindi, di una deroga alle
  procedure ordinarie di accesso al pubblico impiego ancor più
  rilevante rispetto a quella, già significativa, prevista
  dall'articolo 2 del disegno di legge n. 4932.
     Riguardo al trattamento previdenziale del personale in
  questione, non vi sono invece differenze tra il disegno di
  legge n. 4932 e il testo unificato della XII Commissione,
  poiché entrambi prevedono l'iscrizione obbligatoria presso
  l'INPDAP e la possibilità di ricongiungere gratuitamente i
  periodi assicurativi maturati presso forme di previdenza
  diverse.
     Infine, il comma 7 del testo unificato fa salvi i
  trasferimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della
  nuova normativa ed estende agli interessati i benefici sopra
  descritti.
 
                              Pag. 120
 
     Propone, pertanto, di esprimere il seguente parere:
     "La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e
  privato),
       esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 71
  ed abb.;
       rilevato che l'articolo 24 contiene una deroga alle
  procedure ordinarie di accesso al pubblico impiego ben più
  rilevante di quella prevista dall'articolo 2 del disegno di
  legge C. 4932, che pure desta perplessità dal punto di vista
  della coerenza dell'ordinamento;
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       a)  all'articolo 21, comma 1, sia precisato che i
  contributi previdenziali sono di natura figurativa e vengono
  accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile
  1981, n. 155, e che i relativi oneri sono rimborsati all'ente
  previdenziale da parte dello Stato, sulla base di apposita
  rendicontazione;
       b)  sia soppresso l'articolo 24, comma 5".
 
     Alfredo STRAMBI (comunista) sottolinea l'opportunità
  che all'articolo 21, comma 1, sia precisato che nel concetto
  di "normale retribuzione" rientrano anche le indennità legate
  alla presenza nel luogo di lavoro previste da contratti e
  accordi collettivi.
     Dichiara, poi, di condividere pienamente la condizione
  b)  proposta dal Presidente.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  riformula la sua
  proposta di parere per tener conto delle considerazioni del
  deputato Strambi  (vedi allegato).
     La Commissione approva la proposta di parere come
  riformulata dal Presidente.
 
     La seduta termina alle 10.35.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=11 SEDE=CO NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0135 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C11D FCN PAGINIZ=0118 RIGINIZ=046 PAGFIN=0120 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=118 PAGEFIN=120 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0135 TIPDOCB DOCTIT0135 NDOC0135



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