| La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato),
esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 71
ed abb.;
rilevato che l'articolo 24 contiene una deroga alle
procedure ordinarie di accesso al pubblico impiego ben più
rilevante di quella prevista dall'articolo 2 del disegno di
legge C. 4932, che pure desta perplessità dal punto di vista
della coerenza dell'ordinamento;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 21, comma 1, sia precisato che i
contributi previdenziali sono di natura figurativa e vengono
accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, e che i relativi oneri sono rimborsati all'ente
previdenziale da parte dello Stato, sulla base di apposita
rendicontazione;
b) sia soppresso l'articolo 24, comma 5;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
stabilire che nella "normale retribuzione" di cui all'articolo
21, comma 1, sono da intendersi ricompresi eventuali
emolumenti legati alla presenza nel luogo di lavoro previsti
da contratti o accordi collettivi.
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