| La Commissione prosegue l'esame rinviato il 23
febbraio 1999.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente e
relatore, rammenta che nella seduta del 23 febbraio aveva
illustrato, in qualità di relatore, la proposta di legge in
titolo.
Fortunato ALOI (AN) esprime apprezzamento per una
proposta di legge di indubbia portata, che colma un vuoto
legislativo a livello nazionale che le regioni hanno
provveduto a colmare con una normativa disomogenea,
bisognevole di coordinamento. Essa estende il novero dei
soggetti cui può essere attribuita la qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale, comprendendovi
tutti i soggetti collettivi e societari e segnatamente le
cooperative. Con riguardo a queste ultime, si potrebbe pensare
di dare loro maggiore legittimazione studiando la possibilità
di incrementare la percentuale di soci che siano titolari
della qualifica di imprenditore agricolo. E' comunque
importante affermare il principio dell'estensione anche in
riferimento alle società di capitali aventi ad oggetto
specifico l'attività agricola. L'articolo 2 dovrà essere
oggetto a suo avviso di un ampio dibattito, nel corso del
quale si dovranno valutare gli elementi che militano a favore
dell'equiparazione dell'imprenditore agricolo a titolo
principale al coltivatore diretto.
Sergio TRABATTONI (DS-U) premette che la proposta di
legge segna una profonda innovazione nel settore agricolo,
condivisibile in linea di principio in quanto atta a favorire
la formazione delle imprese agricole. Occorre però tenere
conto della peculiarità dell'attività agricola, derivante dal
fatto che il fattore di produzione su cui poggia - la terra -
è un bene limitato. Da tale evenienza e non soltanto da questa
derivano le forti distorsioni registrabili sul mercato
fondiario. L'industrializzazione dell'agricoltura, cui è
diretta anche la proposta di legge, può avere effetti non
soltanto positivi ma anche negativi; per evitare questi
ultimi, appare opportuno stabilire maggiori vincoli con
specifico riguardo alle società di capitali, eventualmente
prevedendo una percentuale più alta di soci con la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale e valutando
l'opportunità di fare riferimento non al possesso ma alla
proprietà.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente e
relatore, considera opportuno non chiudere oggi il
dibattito di ordine generale anche in presenza dell'annuncio
della presentazione di un'ulteriore proposta
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di legge. Riservandosi quindi di replicare ai deputati
intervenuti nella seduta odierna nel corso della replica,
desidera precisare alcuni aspetti evidenziati dall'onorevole
Trabattoni. La proposta di legge ha lo scopo di superare il
gap con gli altri Paesi europei colmando un vuoto
normativo a livello nazionale che ha permesso il formarsi di
un frastagliato ventaglio di leggi regionali, ultima delle
quali quella della regione Lombardia. Rileva che le
distorsioni del mercato fondiario derivano dall'immobilismo
imposto dalle leggi n. 11 del 1971 e n. 203 del 1982. La
proposta di legge non costituisce una scorciatoia per erogare
agevolazioni a chi non lavora la terra ma si fonda sullo
sviluppo dell'agricoltura professionale, all'esercizio della
quale non deve essere ostativa la forma societaria. Il termine
possesso usato nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 1
appare corretto in quanto riferito anche alle quote della
società a responsabilità limitata. E' disponibile a valutare
la possibilità di aumentare le percentuali di soci
imprenditori agricoli previste nel testo, il quale si affianca
efficacemente a quello sui contratti agrari, già licenziato
dalla Commissione agricoltura.
Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.
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