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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435676
SMC0475-0148
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.148 (che inizia a pag.128 dello stampato)
             ...XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
SEDE REFERENTE
C4193. LAVCOMM
C4193.
Attribuzione qualifica imprenditore agricolo a titolo principale. C. 4193 de Ghislanzoni Cardoli.
(Seguito esame e rinvio).
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente e relatore. Fortunato ALOI. Sergio TRABATTONI.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Vicepresidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole Roberto Borroni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZC13 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame rinviato il 23
  febbraio 1999.
 
     Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,  presidente e
  relatore,  rammenta che nella seduta del 23 febbraio aveva
  illustrato, in qualità di relatore, la proposta di legge in
  titolo.
 
     Fortunato ALOI (AN) esprime apprezzamento per una
  proposta di legge di indubbia portata, che colma un vuoto
  legislativo a livello nazionale che le regioni hanno
  provveduto a colmare con una normativa disomogenea,
  bisognevole di coordinamento.  Essa estende il novero dei
  soggetti cui può essere attribuita la qualifica di
  imprenditore agricolo a titolo principale, comprendendovi
  tutti i soggetti collettivi e societari e segnatamente le
  cooperative.  Con riguardo a queste ultime, si potrebbe pensare
  di dare loro maggiore legittimazione studiando la possibilità
  di incrementare la percentuale di soci che siano titolari
  della qualifica di imprenditore agricolo.  E' comunque
  importante affermare il principio dell'estensione anche in
  riferimento alle società di capitali aventi ad oggetto
  specifico l'attività agricola.  L'articolo 2 dovrà essere
  oggetto a suo avviso di un ampio dibattito, nel corso del
  quale si dovranno valutare gli elementi che militano a favore
  dell'equiparazione dell'imprenditore agricolo a titolo
  principale al coltivatore diretto.
 
     Sergio TRABATTONI (DS-U) premette che la proposta di
  legge segna una profonda innovazione nel settore agricolo,
  condivisibile in linea di principio in quanto atta a favorire
  la formazione delle imprese agricole.  Occorre però tenere
  conto della peculiarità dell'attività agricola, derivante dal
  fatto che il fattore di produzione su cui poggia - la terra -
  è un bene limitato.  Da tale evenienza e non soltanto da questa
  derivano le forti distorsioni registrabili sul mercato
  fondiario.  L'industrializzazione dell'agricoltura, cui è
  diretta anche la proposta di legge, può avere effetti non
  soltanto positivi ma anche negativi; per evitare questi
  ultimi, appare opportuno stabilire maggiori vincoli con
  specifico riguardo alle società di capitali, eventualmente
  prevedendo una percentuale più alta di soci con la qualifica
  di imprenditore agricolo a titolo principale e valutando
  l'opportunità di fare riferimento non al possesso ma alla
  proprietà.
 
     Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,  presidente e
  relatore,  considera opportuno non chiudere oggi il
  dibattito di ordine generale anche in presenza dell'annuncio
  della presentazione di un'ulteriore proposta
 
                              Pag. 129
 
  di legge.  Riservandosi quindi di replicare ai deputati
  intervenuti nella seduta odierna nel corso della replica,
  desidera precisare alcuni aspetti evidenziati dall'onorevole
  Trabattoni.  La proposta di legge ha lo scopo di superare il
  gap  con gli altri Paesi europei colmando un vuoto
  normativo a livello nazionale che ha permesso il formarsi di
  un frastagliato ventaglio di leggi regionali, ultima delle
  quali quella della regione Lombardia.  Rileva che le
  distorsioni del mercato fondiario derivano dall'immobilismo
  imposto dalle leggi n. 11 del 1971 e n. 203 del 1982.  La
  proposta di legge non costituisce una scorciatoia per erogare
  agevolazioni a chi non lavora la terra ma si fonda sullo
  sviluppo dell'agricoltura professionale, all'esercizio della
  quale non deve essere ostativa la forma societaria.  Il termine
  possesso usato nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 1
  appare corretto in quanto riferito anche alle quote della
  società a responsabilità limitata.  E' disponibile a valutare
  la possibilità di aumentare le percentuali di soci
  imprenditori agricoli previste nel testo, il quale si affianca
  efficacemente a quello sui contratti agrari, già licenziato
  dalla Commissione agricoltura.
     Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 12.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=13 SEDE=RE NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0148 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C13D PAGINIZ=0128 RIGINIZ=014 PAGFIN=0129 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=128 PAGEFIN=129 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0148 TIPDOCB DOCTIT0148 NDOC0148



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