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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4357
DDL0236-0004
Progetto di legge Camera n. 236 - testo presentato - (DDL13-236)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C236. TESTIPDL
...C236.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 5 Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC236 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il proprietario di un veicolo a motore che intenda
  procedere alla sua demolizione, deve consegnarlo, ai sensi
  dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ad un centro di
  raccolta per la demolizione, il recupero di materiali, lo
  smaltimento e la rottamazione dei veicoli a motore autorizzato
  secondo le disposizioni della presente legge.
     2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì
  alle società assicuratrici che abbiano acquisito la
  disponibilità di un veicolo a motore o di parti di esso a
  seguito di risarcimento del danno conseguente a furto del
  veicolo.
     3.  I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti
  dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i
  rifiuti stessi ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi
  della presente legge, che appronta apposite piazzole di
  stoccaggio.  E' fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi
  obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la
  raccolta.
     4.  La demolizione, la rottamazione e la frantumazione dei
  veicoli a motore debbono essere orientate all'integrale
  recupero dei materiali di risulta.
     5.  I veicoli a motore ed i rimorchi rinvenuti da organi
  pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli
  articoli 927 e 928 del codice civile, nonché quelli acquistati
  per occupazione dagli stessi organi ai sensi dell'articolo 923
  del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
  al comma 1, con le procedure determinate con decreto dei
  Ministri dell'interno e del tesoro.
     6.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
  Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  dei trasporti e della navigazione, stabilisce le norme
  tecniche per la definizione delle parti di ricambio dei
  veicoli che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli
  stessi, per la messa in sicurezza dei veicoli in relazione
 
                               Pag. 6
 
  alle operazioni di raccolta, demolizione, smaltimento,
  rottamazione e recupero di materiali nonché per la sicurezza
  degli impianti di trattamento e utilizzazione delle parti di
  ricambio di cui all'articolo 5, comma 1.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-236 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0236 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=023600 00 FASCIDC=13DDL0236 SORTNAV=0023600 000 00000 ZZDDLC236 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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