| 1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda
procedere alla sua demolizione, deve consegnarlo, ai sensi
dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ad un centro di
raccolta per la demolizione, il recupero di materiali, lo
smaltimento e la rottamazione dei veicoli a motore autorizzato
secondo le disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì
alle società assicuratrici che abbiano acquisito la
disponibilità di un veicolo a motore o di parti di esso a
seguito di risarcimento del danno conseguente a furto del
veicolo.
3. I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti
dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i
rifiuti stessi ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi
della presente legge, che appronta apposite piazzole di
stoccaggio. E' fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi
obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la
raccolta.
4. La demolizione, la rottamazione e la frantumazione dei
veicoli a motore debbono essere orientate all'integrale
recupero dei materiali di risulta.
5. I veicoli a motore ed i rimorchi rinvenuti da organi
pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli
articoli 927 e 928 del codice civile, nonché quelli acquistati
per occupazione dagli stessi organi ai sensi dell'articolo 923
del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1, con le procedure determinate con decreto dei
Ministri dell'interno e del tesoro.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dei trasporti e della navigazione, stabilisce le norme
tecniche per la definizione delle parti di ricambio dei
veicoli che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli
stessi, per la messa in sicurezza dei veicoli in relazione
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alle operazioni di raccolta, demolizione, smaltimento,
rottamazione e recupero di materiali nonché per la sicurezza
degli impianti di trattamento e utilizzazione delle parti di
ricambio di cui all'articolo 5, comma 1.
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