| 1. E' istituita, nell'albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e con la medesima
articolazione territoriale, la sezione speciale dei centri di
raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la
rottamazione dei veicoli a motore. Ai fini dell'iscrizione
nella sezione speciale ogni centro di raccolta autorizzato
indica, agli effetti legali, un responsabile dell'impianto.
2. Le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge svolgano attività di demolizione, recupero di
materiali e rottamazione dei veicoli a motore ed adeguino i
loro impianti alle norme tecniche disposte con il regolamento
di cui all'articolo 9 entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento, sono iscritte di diritto
nella sezione speciale di cui al comma 1, e sono autorizzate
quali centri di raccolta ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 10 e 11.
3. L'iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 1,
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituisce
titolo per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
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