| 1. I centri di raccolta autorizzati rilasciano al
proprietario del veicolo consegnato per la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione, un certificato da
cui risultino la data dell'avvenuta consegna, gli estremi di
identificazione del veicolo, le generalità del proprietario e
gli estremi dell'iscrizione del centro di raccolta alla
sezione speciale di cui all'articolo 3, comma 1.
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2. La cancellazione dal Pubblico registro automobilistico
(PRA) avviene previa presentazione da parte del proprietario
del veicolo o del titolare del centro di raccolta o suo
delegato, del certificato di cui al comma 1.
3. Con la presentazione del certificato di cui al comma 1
il proprietario del veicolo è esonerato da qualsiasi
responsabilità penale, civile ed amministrativa.
4. Il centro di raccolta autorizzato, prima di procedere
alle operazioni di recupero di materiali di rottamazione deve
provvedere alla messa in sicurezza del veicolo nel rispetto
delle norme fissate con il regolamento di cui all'articolo
9.
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