| 1. Le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei
veicoli a motore possono essere cedute solo ad iscritti al
registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ed essere
utilizzate a condizione che siano sottoposte alle operazioni
di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che non abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
2. L'utilizzazione o la vendita delle parti di ricambio di
cui al comma 1, da parte delle imprese esercenti attività di
autoriparazione, deve risultare dalle fatture rilasciate al
cliente.
3. I centri di raccolta degli autoveicoli e le imprese
esercenti attività di autoriparazione debbono registrare i
movimenti in entrata ed in uscita delle singole parti di
ricambio di autoveicoli.
4. La mancata registrazione dei movimenti in entrata e in
uscita dei pezzi di ricambio di autoveicoli nonché
l'utilizzazione e la cessione degli stessi in violazione alle
norme di cui al presente articolo, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire quattro milioni. Può essere comminata la sanzione
accessoria della sospensione dell'attività del centro di
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raccolta o dell'impresa esercente attività di autoriparazione
per un periodo di tempo fino a due mesi.
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