| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente, istituisce una commissione cui è affidato il
compito di determinare le tariffe per le operazioni di cui
all'articolo 4, definire le garanzie per la
commercializzazione delle parti di ricambio di cui
all'articolo 5, stabilire i modi di informazione degli utenti,
definire i rapporti tra centri di raccolta autorizzati e i
consorzi obbligatori dei rifiuti esistenti, nonché vigilare
sulla applicazione della presente legge da parte di tutti i
soggetti interessati.
2. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente,
ed è composta da un rappresentante, avente qualifica
dirigenziale, dei Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e dell'ambiente, e da rappresentanti delle
associazioni dei produttori, dei centri di raccolta
autorizzati, dei frantumatori e degli autoriparatori.
3. Nessun compenso è dovuto ai membri della
Commissione.
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