| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, a
norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.
400, è emanato un regolamento che detta le norme per
disciplinare l'utilizzazione di quelle parti dei veicoli
rottamati che possono essere equiparate a materie prime
secondarie.
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