| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 9, le regioni adeguano la
propria normativa in materia di localizzazione e
autorizzazione dei centri di raccolta per la demolizione, il
recupero, e la rottamazione dei veicoli a motore ovvero delle
depositerie giudiziarie dei veicoli ai seguenti princìpi:
a) i centri di raccolta sono localizzati in aree
appositamente individuate dalle regioni ai sensi degli
articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, oppure nelle aree per insediamenti
industriali ed artigiani e nelle aree per servizi tecnologici,
secondo specifici criteri di compatibilità ambientale. In
nessun caso i centri di raccolta e le depositerie giudiziarie
di autoveicoli possono essere ubicati a meno di 500 metri in
linea d'aria da agglomerati abitati, da insediamenti o da
parchi archeologici, da corsi d'aqua nonché in aree destinate
a verde pubblico o privato;
b) l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915 è concessa esclusivamente ai centri di raccolta
localizzati nelle aree previste alla lettera a);
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c) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è
concessa previa presentazione all'autorità competente di uno
specifico progetto che comprenda le misure di sicurezza e sia
conforme alle prescrizioni di cui alla lettera a) ed al
regolamento di cui all'articolo 9, e previa idonea garanzia
per il ripristino dell'area alla cessazione dell'attività;
d) l'autorizzazione di cui alla lettera b)
si intende concessa qualora entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto di cui alla lettera c)
l'autorità regionale competente non l'abbia motivatamente
negata.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni individuano i centri di raccolta e le
depositerie giudiziarie di auto preesistenti che siano
insediate in aree protette ai sensi del comma 1 e ne
dispongono l'immediato trasferimento nelle aree di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.
3. Ove le regioni non provvedano entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge agli
adempimenti di cui al comma 1, ad essi si provvede con
delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, sentiti gli organi regionali
competenti per i vincoli sul territorio.
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