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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4365
DDL0236-0012
Progetto di legge Camera n. 236 - testo presentato - (DDL13-236)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C236. TESTIPDL
...C236.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC236 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 9, le regioni adeguano la
  propria normativa in materia di localizzazione e
  autorizzazione dei centri di raccolta per la demolizione, il
  recupero, e la rottamazione dei veicoli a motore ovvero delle
  depositerie giudiziarie dei veicoli ai seguenti princìpi:
       a)  i centri di raccolta sono localizzati in aree
  appositamente individuate dalle regioni ai sensi degli
  articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
  settembre 1982, n. 915, oppure nelle aree per insediamenti
  industriali ed artigiani e nelle aree per servizi tecnologici,
  secondo specifici criteri di compatibilità ambientale.  In
  nessun caso i centri di raccolta e le depositerie giudiziarie
  di autoveicoli possono essere ubicati a meno di 500 metri in
  linea d'aria da agglomerati abitati, da insediamenti o da
  parchi archeologici, da corsi d'aqua nonché in aree destinate
  a verde pubblico o privato;
       b)  l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
  915 è concessa esclusivamente ai centri di raccolta
  localizzati nelle aree previste alla lettera  a);
 
                              Pag. 10
 
         c)  l'autorizzazione di cui alla lettera  b)  è
  concessa previa presentazione all'autorità competente di uno
  specifico progetto che comprenda le misure di sicurezza e sia
  conforme alle prescrizioni di cui alla lettera  a)  ed al
  regolamento di cui all'articolo 9, e previa idonea garanzia
  per il ripristino dell'area alla cessazione dell'attività;
       d)  l'autorizzazione di cui alla lettera  b)
  si intende concessa qualora entro novanta giorni dalla
  presentazione del progetto di cui alla lettera  c)
  l'autorità regionale competente non l'abbia motivatamente
  negata.
     2.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge i comuni individuano i centri di raccolta e le
  depositerie giudiziarie di auto preesistenti che siano
  insediate in aree protette ai sensi del comma 1 e ne
  dispongono l'immediato trasferimento nelle aree di cui
  all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
  settembre 1982, n. 915.
     3.  Ove le regioni non provvedano entro nove mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge agli
  adempimenti di cui al comma 1, ad essi si provvede con
  delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
  con il Ministro dell'ambiente, sentiti gli organi regionali
  competenti per i vincoli sul territorio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-236 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0236 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=012 PAGFIN=0010 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=023600 00 FASCIDC=13DDL0236 SORTNAV=0023600 000 00000 ZZDDLC236 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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