| 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b) tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo
o concessorio quando non vi sia opposizione da parte del
comune interessato. Per le zone vincolate ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, l'autorizzazione è trasmessa al Ministero
dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni.
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