| Onorevoli Colleghi! - Nel corso della seduta del 27
giugno 1995, la Camera ha esaminato il documento di
programmazione economica e finanziaria relativo alla manovra
di finanza pubblica per il triennio 1996-1999. In quella
circostanza la Camera dei deputati ha approvato una
risoluzione nella quale, nel ribadire la necessità di
proseguire con energia il processo di riordino e
privatizzazione delle imprese pubbliche, a proposito del
settore delle telecomunicazioni impegnava fra l'altro il
Governo a "promuovere la presenza di nuovi gestori,
precludendo l'acquisizione di nuove reti all'attuale gestore,
ad anticipare al 1996 la liberalizzazione e relativa
regolamentazione, a garantire la libertà di accesso alle reti,
a promuovere la nascita di operatori via cavo a livello locale
autorizzati a gestire servizi telefonici".
E' dunque maturata in tutte le forze politiche e
parlamentari l'idea che ad un settore di così straordinaria
importanza, in costante progresso tecnologico, con infinite
possibilità di uso e quindi con una fortissima richiesta di
servizi da parte di un crescente numero di utenti non possa
che svilupparsi nella assoluta libertà, ancorché con ordine e
pieno rispetto della libertà di concorrenza.
In concomitanza con questa importante decisione dell'Aula
nella Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera
procedeva a ritmo serrato l'esame congiunto di un pacchetto di
proposte di legge che, sia pure con diversa impostazione
programmatica, miravano ad un comune obiettivo: giungere alla
definizione di un quadro normativo nel settore della
telefonia, dei servizi telematici, nelle offerte
radiotelevisive che fosse pienamente libero e nel quale la
presenza dei gestori pubblici fosse davvero limitata alla
offerta di "servizi pubblici".
Questo pacchetto di proposte di legge, esaminato da un
Comitato ristretto,
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consentiva l'elaborazione di un testo
comune che mediava le varie proposte ed esigenze politiche. Al
momento in cui la dodicesima legislatura si è prematuramente
conclusa su questo testo stava lavorando alacremente la
Commissione trasporti in sede referente, tanto che era già
stato esaminato ed approvato circa un terzo di quel testo
comune.
Sarebbe un peccato disperdere questo lavoro, tanto più che
a quella concreta elaborazione legislativa si era giunti dopo
una lunga serie di audizioni di esperti e di indagini
conoscitive sui problemi del settore. Quel testo derivava
quindi da una approfondita analisi delle varie sfaccettature
dei problemi legati alla liberalizzazione del settore.
Sulla base di quel testo, con alcune modifiche dettate da
esigenze di razionalizzazione, è stata elaborata questa
proposta di legge che si compone di 19 articoli.
Nell'articolo 1 si delineano i princìpi generali della
legge che possono essere riassunti nel diritto alla
comunicazione, nella liberalizzazione del settore nel segno
della qualità e della competitività; nell'articolo 2 si
definiscono, alla luce delle più recenti tecnologie, le reti
di telecomunicazioni (e di conseguenza l'ambito della
legge).
L'articolo 3 costituisce il punto focale della proposta di
legge: in esso, dopo aver subordinato alla concessione ed alla
autorizzazione (per le reti a microonde) la possibilità per i
futuri gestori di realizzare le reti, si indicano le autorità
nazionali e quelle locali che, in rapporto alle dimensioni dei
gestori, hanno titolo al rilascio dei titoli abilitativi
all'esercizio delle reti; nello stesso articolo si indicano i
requisiti necessari per i soggetti gestori.
L'articolo 4 regola l'esercizio delle reti mentre
nell'articolo 5 vengono elencate le cause che determinano la
decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni.
L'articolo 6 indica quali siano i servizi che possono
essere forniti dagli esercenti delle reti, si dà una
definizione dei servizi multimediali e si liberalizza la
gestione della telefonia.
L'articolo 7 stabilisce quali debbono essere le regole cui
debbono essere improntati i rapporti tra fornitori di servizi
di telecomunicazioni e gestori delle reti, nonché la libertà
di accesso alle reti.
L'articolo 8 pone a carico della società concessionaria
pubblica di telefonia l'obbligo di fornire il servizio
universale, regolato da convenzione con il Ministero delle
poste, aggiornando la convenzione stessa in parallelo con
l'evoluzione tecnologica del settore, attribuendo al
Parlamento una funzione di vigilanza sui termini della
convenzione.
L'articolo 9 indica i criteri da seguire per determinare i
contributi per i soggetti titolari di concessioni ed
autorizzazioni ed i destinatari di tali contributi.
Di particolare importanza è l'articolo 10 che fissa le
regole per la corretta concorrenza sia a carico del gestore
pubblico che dei privati.
Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono l'istituzione di un
registro, presso il Ministero delle poste, dei soggetti e
regolano le tariffe e le sanzioni.
L'articolo 14 affida al Ministero delle poste il compito
di salvaguardare, attraverso un regolamento, il diritto
all'accesso da parte dei privati, la garanzia della
riservatezza delle comunicazioni, la tutela del cittadino dal
pericolo di intrusioni nella sua vita privata attraverso
schedature informatiche.
I due articoli successivi dettano norme sui collegamenti
via satellite e sulle caratteristiche dei decodificatori,
mentre con l'articolo 17 si definiscono le nuove tabelle
organiche del Ministero delle poste.
Nell'articolo 18 si attribuisce la delega al Governo per
la revisione del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1993, n. 156, per emanare i decreti
legislativi contenenti i criteri per l'adeguamento del settore
tecnologico, la tutela dei consumatori, l'aggiornamento della
disciplina dei regimi concessori ed autorizzatori in materia
postale, la definizione delle regole di condotta degli
operatori, la definizione dei rapporti con gli enti locali.
Infine l'articolo 19 abroga le norme incompatibili con la
legge.
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