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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4369
DDL0237-0002
Progetto di legge Camera n. 237 - testo presentato - (DDL13-237)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C237. TESTIPDL
...C237.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC237 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nel corso della seduta del 27
  giugno 1995, la Camera ha esaminato il documento di
  programmazione economica e finanziaria relativo alla manovra
  di finanza pubblica per il triennio 1996-1999.  In quella
  circostanza la Camera dei deputati ha approvato una
  risoluzione nella quale, nel ribadire la necessità di
  proseguire con energia il processo di riordino e
  privatizzazione delle imprese pubbliche, a proposito del
  settore delle telecomunicazioni impegnava fra l'altro il
  Governo a "promuovere la presenza di nuovi gestori,
  precludendo l'acquisizione di nuove reti all'attuale gestore,
  ad anticipare al 1996 la liberalizzazione e relativa
  regolamentazione, a garantire la libertà di accesso alle reti,
  a promuovere la nascita di operatori via cavo a livello locale
  autorizzati a gestire servizi telefonici".
      E' dunque maturata in tutte le forze politiche e
  parlamentari l'idea che ad un settore di così straordinaria
  importanza, in costante progresso tecnologico, con infinite
  possibilità di uso e quindi con una fortissima richiesta di
  servizi da parte di un crescente numero di utenti non possa
  che svilupparsi nella assoluta libertà, ancorché con ordine e
  pieno rispetto della libertà di concorrenza.
     In concomitanza con questa importante decisione dell'Aula
  nella Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera
  procedeva a ritmo serrato l'esame congiunto di un pacchetto di
  proposte di legge che, sia pure con diversa impostazione
  programmatica, miravano ad un comune obiettivo: giungere alla
  definizione di un quadro normativo nel settore della
  telefonia, dei servizi telematici, nelle offerte
  radiotelevisive che fosse pienamente libero e nel quale la
  presenza dei gestori pubblici fosse davvero limitata alla
  offerta di "servizi pubblici".
     Questo pacchetto di proposte di legge, esaminato da un
  Comitato ristretto,
 
                               Pag. 2
 
  consentiva l'elaborazione di un testo
  comune che mediava le varie proposte ed esigenze politiche.  Al
  momento in cui la dodicesima legislatura si è prematuramente
  conclusa su questo testo stava lavorando alacremente la
  Commissione trasporti in sede referente, tanto che era già
  stato esaminato ed approvato circa un terzo di quel testo
  comune.
     Sarebbe un peccato disperdere questo lavoro, tanto più che
  a quella concreta elaborazione legislativa si era giunti dopo
  una lunga serie di audizioni di esperti e di indagini
  conoscitive sui problemi del settore.  Quel testo derivava
  quindi da una approfondita analisi delle varie sfaccettature
  dei problemi legati alla liberalizzazione del settore.
     Sulla base di quel testo, con alcune modifiche dettate da
  esigenze di razionalizzazione, è stata elaborata questa
  proposta di legge che si compone di 19 articoli.
     Nell'articolo 1 si delineano i princìpi generali della
  legge che possono essere riassunti nel diritto alla
  comunicazione, nella liberalizzazione del settore nel segno
  della qualità e della competitività; nell'articolo 2 si
  definiscono, alla luce delle più recenti tecnologie, le reti
  di telecomunicazioni (e di conseguenza l'ambito della
  legge).
     L'articolo 3 costituisce il punto focale della proposta di
  legge: in esso, dopo aver subordinato alla concessione ed alla
  autorizzazione (per le reti a microonde) la possibilità per i
  futuri gestori di realizzare le reti, si indicano le autorità
  nazionali e quelle locali che, in rapporto alle dimensioni dei
  gestori, hanno titolo al rilascio dei titoli abilitativi
  all'esercizio delle reti; nello stesso articolo si indicano i
  requisiti necessari per i soggetti gestori.
     L'articolo 4 regola l'esercizio delle reti mentre
  nell'articolo 5 vengono elencate le cause che determinano la
  decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni.
     L'articolo 6 indica quali siano i servizi che possono
  essere forniti dagli esercenti delle reti, si dà una
  definizione dei servizi multimediali e si liberalizza la
  gestione della telefonia.
     L'articolo 7 stabilisce quali debbono essere le regole cui
  debbono essere improntati i rapporti tra fornitori di servizi
  di telecomunicazioni e gestori delle reti, nonché la libertà
  di accesso alle reti.
     L'articolo 8 pone a carico della società concessionaria
  pubblica di telefonia l'obbligo di fornire il servizio
  universale, regolato da convenzione con il Ministero delle
  poste, aggiornando la convenzione stessa in parallelo con
  l'evoluzione tecnologica del settore, attribuendo al
  Parlamento una funzione di vigilanza sui termini della
  convenzione.
    L'articolo 9 indica i criteri da seguire per determinare i
  contributi per i soggetti titolari di concessioni ed
  autorizzazioni ed i destinatari di tali contributi.
     Di particolare importanza è l'articolo 10 che fissa le
  regole per la corretta concorrenza sia a carico del gestore
  pubblico che dei privati.
     Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono l'istituzione di un
  registro, presso il Ministero delle poste, dei soggetti e
  regolano le tariffe e le sanzioni.
     L'articolo 14 affida al Ministero delle poste il compito
  di salvaguardare, attraverso un regolamento, il diritto
  all'accesso da parte dei privati, la garanzia della
  riservatezza delle comunicazioni, la tutela del cittadino dal
  pericolo di intrusioni nella sua vita privata attraverso
  schedature informatiche.
     I due articoli successivi dettano norme sui collegamenti
  via satellite e sulle caratteristiche dei decodificatori,
  mentre con l'articolo 17 si definiscono le nuove tabelle
  organiche del Ministero delle poste.
     Nell'articolo 18 si attribuisce la delega al Governo per
  la revisione del testo unico di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 29 marzo 1993, n. 156, per emanare i decreti
  legislativi contenenti i criteri per l'adeguamento del settore
  tecnologico, la tutela dei consumatori, l'aggiornamento della
  disciplina dei regimi concessori ed autorizzatori in materia
  postale, la definizione delle regole di condotta degli
  operatori, la definizione dei rapporti con gli enti locali.
    Infine l'articolo 19 abroga le norme incompatibili con la
  legge.
 
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