| (Reti di telecomunicazione).
1. Ai fini della presente legge si intende per rete di
telecomunicazioni una infrastruttura che permetta la
trasmissione di segnali analogici o numerici tra punti
terminali fissi o mobili mediante mezzi trasmissivi di
qualsiasi tipo quali fili, cavi metallici o ottici, ponti
radio terrestri e satellitari o altri mezzi elettromagnetici
per collegamenti di telecomunicazioni.
2. In particolare, si intende:
a) per rete di telecomunicazioni via cavo, un
sistema costituito da cavi in tutto o in parte a larga banda,
eventualmente integrato da radiocollegamenti su bande di
frequenza attribuite ai servizi di telecomunicazioni nonché da
ogni altro collegamento e apparecchiatura necessari
all'esercizio della rete;
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b) per reti di telecomunicazioni in microonde, un
sistema di impianti di radiocollegamento che utilizzano
frequenze terrestri che dal regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni sono comprese nelle gamme di frequenze di
lunghezza d'onda centrimetrica, millimetrica o
decimillimetrica e che dal Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze sono attribuite ai servizi di
telecomunicazione e di radiodiffusione.
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