| (Realizzazione di reti di telecomunicazioni).
1. L'installazione delle reti di telecomunicazioni è
subordinata al rilascio di apposita concessione, fatta
eccezione per le reti in microonde la cui installazione è
subordinata al rilascio di autorizzazione.
2. Limitatamente alle reti di cui al comma 2 dell'articolo
2, ai fini del rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, entro 3 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto suddivide il
territorio nazionale in bacini di utenza ognuno dei quali deve
comprendere non meno di 50 mila e non più di 300 mila
residenti.
3. Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i bacini di utenza di cui al comma 2
potranno essere rivisti dall'Autorità di settore, ove
costituita, su richiesta dei soggetti di cui al comma 4,
lettere a), b) e c), ovvero di propria
iniziativa quando lo sviluppo tecnologico o le mutate
condizioni socio-economiche lo consiglino.
4. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate:
a) ove il bacino di utenza interessi il territorio
di un solo comune, dal sindaco che a tal fine può convocare
una conferenza di servizi alla quale partecipano i
rappresentanti delle amministrazioni competenti;
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b) ove il bacino di utenza interessi più comuni
nel territorio di una o più regioni o di province autonome,
dal presidente del consorzio che obbligatoriamente i comuni
debbono costituire a tal fine, a seguito di una conferenza di
servizi con i comuni, le province e le regioni interessati e
le amministrazioni competenti;
c) ove il bacino di utenza interessi il territorio
di più comuni appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco
delle città indicate nell'articolo 17, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142, a seguito di una conferenza di servizi
con gli altri comuni e con la regione e le amministrazioni
competenti;
d) ove sia interessato il territorio di comuni
appartenenti a regioni diverse, dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, sentiti i comuni e le regioni
interessate, ovvero, ove sia interessato il territorio di
comuni appartenenti alle province autonome di Trento e di
Bolzano, dal presidente della giunta regionale del
Trentino-Alto Adige.
5. Ai fini della interconnesione fra reti, relativamente
alla installazione delle infrastrutture di giunzione e delle
dorsali a lunga distanza, è rilasciata apposita concessione o
autorizzazione rispettivamente da parte:
a) del sindaco, qualora si tratti di reti che
interessano il territorio di un unico comune;
b) del presidente della regione, qualora si tratti
di reti che interessano il territorio di un'unica regione;
c) del Ministro delle poste e delle
telecomunciazioni, qualora si tratti di reti che interessano
il territorio di più regioni.
6. Le conferenze dei servizi di cui al comma 4 sono
convocate entro 60 giorni dalla data di presentazione della
richiesta per l'installazione di reti di telecomunicazioni.
Decorsi inutilmente 120 giorni dalla data di presentazione
della richiesta, la
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concessione o l'autorizzazione si intende
rilasciata. Il rilascio della concessione o della
autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e funzionali
alla installazione delle reti e sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente
per la loro realizzazione, nonché le concessioni edilizie.
7. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 4 debbono acquisire per il rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni un preventivo nulla osta
tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della
richiesta, il nulla osta si intende rilasciato.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
riserva, nell'ambito del piano nazionale delle frequenze,
parte delle frequenze disponibili per le reti in microonde. A
tal fine è indetta una conferenza di servizi, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, con la partecipazione dei presidenti delle
regioni e dei sindaci delle città capoluogo delle aree
metropolitane. In tale conferenza sono stabiliti i fabbisogni
di frequenze da assegnare per la realizzazione delle reti in
microonde, nonché l'ubicazione degli impianti. Tali frequenze
sono assegnate per il loro utilizzo dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni agli organi di cui al comma 4, lettere
a), b) e c).
9. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
è subordinato alle segueti condizioni:
a) che il richiedente sia costituito in società di
capitali con capitale interamente versato non inferiore, al
netto delle perdite risultanti a bilancio, al 10 per cento del
valore dell'investimento da effetturare;
b) che la società di cui alla lettera a) sia
di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente
all'Unione europea. Il controllo della società ai sensi
dell'articolo
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2359 del codice civile da parte di soggetti di
cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti
all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati
pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di
effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da
accordi internazionali. In tal caso, la partecipazione al
capitale societario non può superare il 20 per cento;
c) che gli amministratori della società non siano
stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione;
d) che sia presentato un piano esecutivo tecnico
che preveda in via prioritaria l'utilizzo di dotti esistenti
per la posa dei cavi e di un piano finanziario di
investimento, dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica
della rete da installare;
e) che siano osservati gli standard tecnici
e di qualità indicati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
10. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi 4 e
13 sono a titolo oneroso ed hanno la durata di venti anni,
sono rinnovabili e, in caso di mancato rinnovo, la loro durata
è prorogata di otto anni. I rapporti di concessione e di
autorizzazione sono disciplinati da convenzioni che regolano
gli obblighi e i diritti dei concessionari e dei soggetti
interessati: le garanzie di esecuzione, la disciplina di
condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di
estinzione anticipata del rapporto, l'eventuale obbligo del
soggetto subentrante di acquisire gli impianti necessari allo
svolgimento dell'attività e subentrare nei rapporti di
lavoro.
11. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, le società che installano o gestiscono le
reti di telecomunicazione e gli operatori che su tali reti
forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligati, dal
1^ gennaio 1998, a tenere separata contabilità delle attività
riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio
delle reti nonché la
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fornitura dei servizi. La società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è
altresì obbligata a tenere separata contabilità delle attività
svolte in ordine alla fornitura del servizio universale di cui
all'articolo 8. La contabilità tenuta ai sensi del presente
comma è soggetta a certificazione da parte di una società di
revisione scelta fra quante iscritte all'apposito albo
istituito presso la CONSOB dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. L'Autorità di settore
definisce i criteri per la separazione contabile entro e non
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
12. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
conferma alla società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni la vigente concessione con annessa
convenzione e rilascia alle società di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), apposita concessione ai fini della
fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 6. Le concessioni di cui al presente comma hanno
efficacia per un periodo di venti anni a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge. Le società di cui
al presente comma presentano, entro tre mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 2, al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e agli organi di cui al comma 4 una
relazione che, per ciascun bacino, descriva consistenza,
estensione e potenzialità delle proprie reti e delle relative
interconnessioni.
13. Le società di cui al comma 12 e le altre società
titolari di infrastrutture di telecomunicazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), richiedono agli
organi di cui al comma 4, secondo le procedure del presente
articolo, apposita concessione qualora intendano estendere la
infrastruttura fisica o potenziare le reti e le
interconnessioni esistenti con interventi che comportino la
realizzazione di opere edilizie, o apposita autorizzazione,
con annessa convenzione a titolo oneroso, qualora intendano
potenziare le reti e le interconnessioni esistenti senza
realizzare opere edilizie.
14. Gli organi di cui al comma 4 determinano con
regolamento gli obblighi cui
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sono tenuti i titolari di
concessioni e di autorizzazioni, ivi compresi quelli di cui al
comma 13, per scopi di carattere civico, nonché le parti di
territorio che devono comunque essere servite.
15. I comuni possono realizzare dotti idonei a consentire
l'installazione e la posa dei cavi per la realizzazione di
reti di telecomunicazioni. I relativi oneri possono essere
posti a carico dei soggetti che richiedano il rilascio della
concessione di cui al comma 1.
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