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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4372
DDL0237-0005
Progetto di legge Camera n. 237 - testo presentato - (DDL13-237)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C237. TESTIPDL
...C237.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC237 ZZ13 ZZPD ZZPR
       (Realizzazione di reti di telecomunicazioni). 
     1.  L'installazione delle reti di telecomunicazioni è
  subordinata al rilascio di apposita concessione, fatta
  eccezione per le reti in microonde la cui installazione è
  subordinata al rilascio di autorizzazione.
     2.  Limitatamente alle reti di cui al comma 2 dell'articolo
  2, ai fini del rilascio delle concessioni e delle
  autorizzazioni il Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni, entro 3 mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, con proprio decreto suddivide il
  territorio nazionale in bacini di utenza ognuno dei quali deve
  comprendere non meno di 50 mila e non più di 300 mila
  residenti.
     3.  Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, i bacini di utenza di cui al comma 2
  potranno essere rivisti dall'Autorità di settore, ove
  costituita, su richiesta dei soggetti di cui al comma 4,
  lettere  a),   b)  e  c),  ovvero di propria
  iniziativa quando lo sviluppo tecnologico o le mutate
  condizioni socio-economiche lo consiglino.
     4.  Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate:
         a)  ove il bacino di utenza interessi il territorio
  di un solo comune, dal sindaco che a tal fine può convocare
  una conferenza di servizi alla quale partecipano i
  rappresentanti delle amministrazioni competenti;
 
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         b)  ove il bacino di utenza interessi più comuni
  nel territorio di una o più regioni o di province autonome,
  dal presidente del consorzio che obbligatoriamente i comuni
  debbono costituire a tal fine, a seguito di una conferenza di
  servizi con i comuni, le province e le regioni interessati e
  le amministrazioni competenti;
         c)  ove il bacino di utenza interessi il territorio
  di più comuni appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco
  delle città indicate nell'articolo 17, comma 1, della legge 8
  giugno 1990, n. 142, a seguito di una conferenza di servizi
  con gli altri comuni e con la regione e le amministrazioni
  competenti;
         d)  ove sia interessato il territorio di comuni
  appartenenti a regioni diverse, dal Ministro delle poste e
  delle telecomunicazioni, sentiti i comuni e le regioni
  interessate, ovvero, ove sia interessato il territorio di
  comuni appartenenti alle province autonome di Trento e di
  Bolzano, dal presidente della giunta regionale del
  Trentino-Alto Adige.
     5.  Ai fini della interconnesione fra reti, relativamente
  alla installazione delle infrastrutture di giunzione e delle
  dorsali a lunga distanza, è rilasciata apposita concessione o
  autorizzazione rispettivamente da parte:
       a)  del sindaco, qualora si tratti di reti che
  interessano il territorio di un unico comune;
       b)  del presidente della regione, qualora si tratti
  di reti che interessano il territorio di un'unica regione;
         c)  del Ministro delle poste e delle
  telecomunciazioni, qualora si tratti di reti che interessano
  il territorio di più regioni.
       6.  Le conferenze dei servizi di cui al comma 4 sono
  convocate entro 60 giorni dalla data di presentazione della
  richiesta per l'installazione di reti di telecomunicazioni.
  Decorsi inutilmente 120 giorni dalla data di presentazione
  della richiesta, la
 
                               Pag. 6
 
  concessione o l'autorizzazione si intende
  rilasciata.  Il rilascio della concessione o della
  autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
  indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e funzionali
  alla installazione delle reti e sostituisce ad ogni effetto
  tutti gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
  approvazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente
  per la loro realizzazione, nonché le concessioni edilizie.
     7.  Gli organi di cui alle lettere  a), b), c)  e  d)
  del comma 4 debbono acquisire per il rilascio delle
  concessioni e delle autorizzazioni un preventivo nulla osta
  tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della
  richiesta, il nulla osta si intende rilasciato.
     8.  Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
  comma 1 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
  riserva, nell'ambito del piano nazionale delle frequenze,
  parte delle frequenze disponibili per le reti in microonde.  A
  tal fine è indetta una conferenza di servizi, ai sensi
  dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
  successive modificazioni, dal Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni, con la partecipazione dei presidenti delle
  regioni e dei sindaci delle città capoluogo delle aree
  metropolitane.  In tale conferenza sono stabiliti i fabbisogni
  di frequenze da assegnare per la realizzazione delle reti in
  microonde, nonché l'ubicazione degli impianti.  Tali frequenze
  sono assegnate per il loro utilizzo dal Ministro delle poste e
  delle telecomunicazioni agli organi di cui al comma 4, lettere
  a), b)  e  c).
       9.  Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
  è subordinato alle segueti condizioni:
         a)  che il richiedente sia costituito in società di
  capitali con capitale interamente versato non inferiore, al
  netto delle perdite risultanti a bilancio, al 10 per cento del
  valore dell'investimento da effetturare;
         b)  che la società di cui alla lettera  a)  sia
  di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente
  all'Unione europea.  Il controllo della società ai sensi
  dell'articolo
 
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  2359 del codice civile da parte di soggetti di
  cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti
  all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati
  pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di
  effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da
  accordi internazionali.  In tal caso, la partecipazione al
  capitale societario non può superare il 20 per cento;
         c)  che gli amministratori della società non siano
  stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo
  superiore a sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di
  sicurezza o di prevenzione;
         d)  che sia presentato un piano esecutivo tecnico
  che preveda in via prioritaria l'utilizzo di dotti esistenti
  per la posa dei cavi e di un piano finanziario di
  investimento, dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica
  della rete da installare;
         e)  che siano osservati gli  standard  tecnici
  e di qualità indicati dal Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni.
     10.  Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi 4 e
  13 sono a titolo oneroso ed hanno la durata di venti anni,
  sono rinnovabili e, in caso di mancato rinnovo, la loro durata
  è prorogata di otto anni.  I rapporti di concessione e di
  autorizzazione sono disciplinati da convenzioni che regolano
  gli obblighi e i diritti dei concessionari e dei soggetti
  interessati: le garanzie di esecuzione, la disciplina di
  condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di
  estinzione anticipata del rapporto, l'eventuale obbligo del
  soggetto subentrante di acquisire gli impianti necessari allo
  svolgimento dell'attività e subentrare nei rapporti di
  lavoro.
     11.  La società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni, le società che installano o gestiscono le
  reti di telecomunicazione e gli operatori che su tali reti
  forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligati, dal
  1^ gennaio 1998, a tenere separata contabilità delle attività
  riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio
  delle reti nonché la
 
                               Pag. 8
 
  fornitura dei servizi.  La società
  concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è
  altresì obbligata a tenere separata contabilità delle attività
  svolte in ordine alla fornitura del servizio universale di cui
  all'articolo 8.  La contabilità tenuta ai sensi del presente
  comma è soggetta a certificazione da parte di una società di
  revisione scelta fra quante iscritte all'apposito albo
  istituito presso la CONSOB dal decreto del Presidente della
  Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.  L'Autorità di settore
  definisce i criteri per la separazione contabile entro e non
  oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     12.  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
  conferma alla società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni la vigente concessione con annessa
  convenzione e rilascia alle società di cui all'articolo 4,
  comma 1, lettera  b),  apposita concessione ai fini della
  fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazione di cui
  all'articolo 6.  Le concessioni di cui al presente comma hanno
  efficacia per un periodo di venti anni a decorrere
  dall'entrata in vigore della presente legge.  Le società di cui
  al presente comma presentano, entro tre mesi dall'emanazione
  del decreto di cui al comma 2, al Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni e agli organi di cui al comma 4 una
  relazione che, per ciascun bacino, descriva consistenza,
  estensione e potenzialità delle proprie reti e delle relative
  interconnessioni.
     13.  Le società di cui al comma 12 e le altre società
  titolari di infrastrutture di telecomunicazioni di cui
  all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  richiedono agli
  organi di cui al comma 4, secondo le procedure del presente
  articolo, apposita concessione qualora intendano estendere la
  infrastruttura fisica o potenziare le reti e le
  interconnessioni esistenti con interventi che comportino la
  realizzazione di opere edilizie, o apposita autorizzazione,
  con annessa convenzione a titolo oneroso, qualora intendano
  potenziare le reti e le interconnessioni esistenti senza
  realizzare opere edilizie.
     14.  Gli organi di cui al comma 4 determinano con
  regolamento gli obblighi cui
 
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  sono tenuti i titolari di
  concessioni e di autorizzazioni, ivi compresi quelli di cui al
  comma 13, per scopi di carattere civico, nonché le parti di
  territorio che devono comunque essere servite.
     15.  I comuni possono realizzare dotti idonei a consentire
  l'installazione e la posa dei cavi per la realizzazione di
  reti di telecomunicazioni.  I relativi oneri possono essere
  posti a carico dei soggetti che richiedano il rilascio della
  concessione di cui al comma 1.
 
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