| (Esercizio delle reti).
1. L'esercizio delle reti di cui all'articolo 2 è
autorizzato, secondo le rispettive competenze, dagli organi di
cui all'articolo 3, comma 4, in capo a:
a) società titolari delle concessioni e delle
autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1;
b) società che hanno installato proprie reti per
la fornitura di servizi, rivolti al pubblico, di
radiodiffusione sonora o televisiva o di telecomunicazioni,
purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma
9, lettere a), b), c) ed e);
c) società incaricate, sulla base di apposita
convenzione, dalle società di cui alle lettere a) e
b) dell'esercizio delle rispettive reti purché in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 9, lettere
a), b), c) ed e).
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