| (Decadenza delle concessioni e
delle autorizzazioni).
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi
degli articoli 3 e 4 decadono di diritto qualora:
a) venga meno uno dei requisiti indicati
nell'articolo 3, comma 9, lettere a), b), c) ed
e);
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b) la rete non sia realizzata entro il termine
fissato nella concessione o nell'autorizzazione;
c) non siano pagati i contributi di cui
all'articolo 8;
d) siano violate le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 e all'articolo 10 e l'interessato
non abbia fornito adeguate giustificazioni o non abbia cessato
dal comportamento illegittimo nel termine di quindici giorni
dalla contestazione da parte degli organi competenti.
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