Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4375
DDL0237-0008
Progetto di legge Camera n. 237 - testo presentato - (DDL13-237)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C237. TESTIPDL
...C237.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC237 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Servizi di telecomunicazioni).
     1.  Gli esercenti delle reti di cui all'articolo 2 possono
  fornire tutti i servizi di telecomunicazione, compresi i
  servizi multimediali.  Ai fini della presente legge per servizi
  multimediali si intende la comunicazione interattiva
  finalizzata alla fornitura di informazioni specifiche o di
  altri messaggi su richiesta individuale come la telecopiatura,
  le banche elettroniche di dati e servizi analoghi.  La suddetta
  nozione non ricomprende le trasmissioni radiotelevisive di
  qualsiasi genere né i servizi di programmi radiotelevisivi,
  anche se selezionabili in ricezione ovvero effettuate a
  domanda di singoli utenti.
     2.  Gli esercenti di cui al comma 1 diversi dalla società
  concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
  possono altresì fornire, a decorrere dal 1^ gennaio 2000, il
  servizio di telefonia vocale.  A tal fine, il Ministro delle
  poste e delle telecomunicazioni può autorizzare i medesimi
  esercenti a svolgere le attività di carattere sperimentale
  atte a consentire l'effettiva prestazione del servizio a
  decorrere dalla suddetta data.  Il Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni, con proprio decreto, può anticipare
  l'attuazione di quanto previsto al comma 1, previa verifica
  della sussistenza della condizione che gli Stati appartenenti
  all'Unione europea pratichino nei confronti dell'Italia un
  trattamento di reciprocità.  Lo schema di decreto
 
                              Pag. 11
 
  è trasmesso
  al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
  Commissioni permanenti competenti per materia.
     3.  La società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni continua a fornire i servizi di cui al comma
  1, nonché il servizio di telefonia vocale, sulla base della
  vigente concessione ed annessa convenzione, così come
  modificata ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto
  1992, n. 359, compatibilmente con la liberalizzazione sancita
  dalla presente legge.  Entro 18 mesi dall'entrata in vigore
  della presente legge si procede alla revisione della suddetta
  concessione ed annessa convenzione ai fini del loro
  adeguamento alle norme della presente legge ed alle direttive
  in tema di telecomunicazioni emanate dall'Unione europea e
  recepite nell'ordinamento nazionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-237 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0237 TOTPAG=0025 TOTDOC=0021 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=011 PAGFIN=0011 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=023700 00 FASCIDC=13DDL0237 SORTNAV=0023700 000 00000 ZZDDLC237 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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