| (Interconnessione e accesso).
1. I soggetti di cui all'articolo 4 e quelli di cui
all'articolo 6 regolano contrattualmente i rapporti di
interconnessione e di accesso in conformità alle regole
stabilite dall'Unione europea e alle disposizioni
dell'Autorità di settore, nel rispetto dei seguenti
princìpi:
a) garanzia di comunicazione tra i terminali di
tutti gli utenti, anche se collegati a reti di esercenti
diversi;
b) promozione di un mercato competitivo delle reti
e dei servizi;
c) sviluppo dell'interconnessione tra le reti ed i
servizi dell'Unione europea e le reti ed i servizi
nazionali;
d) garanzia di non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i
fornitori anche ai fini della definizione dei prezzi di
interconnessione e delle condizioni tecniche ed economiche
applicate;
e) fissazione dei prezzi di interconnessione nel
rispetto del principio
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dell'orientamento ai costi incrementali
connessi alla fornitura dei servizi di interconnessione
richiesti.
2. Gli esercenti di reti di telecomunicazioni non possono
negare l'accesso alle reti ai soggetti che vogliano offrire
servizi di telecomunicazioni o di diffusione sonora o
televisiva. In caso di mancato accordo tra gli interessati, la
controversia è deferita obbligatoriamente all'arbitrato
dell'Autorità di settore, che adotta la propria decisione
entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato.
3. Fino alla costituzione dell'Autorità di settore, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i
poteri di vigilanza sull'osservanza dei princìpi di cui ai
commi 1 e 2 e richiede la modifica di clausole degli accordi
di interconnessione o di condizioni di accesso che contrastino
con i princìpi della presente legge o con le disposizioni
comunitarie relative alla fornitura di rete aperta.
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