| (Disposizioni sulla concorrenza).
1. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o
indirette, attraverso società controllate o controllanti,
ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di
pubblica utilità che hanno realizzato per le proprie esigenze
reti di telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 184 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, né
acquisire diritti reali o personali sulle relative reti. Le
società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno
realizzato le predette reti non possono assumere
partecipazioni dirette o indirette, attraverso società
controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, né
acquisire diritti reali o personali sulle relative reti.
2. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può esercitare direttamente o
indirettamente l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero
assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso
società controllate o controllanti ovvero collegate, in
imprese o in gruppi fornitori di servizi o produttori di
programmi radiotelevisivi o di carattere pubblicitario. Le
imprese, gruppi o società, operanti nel settore
radiotelevisivo o della produzione di programmi
radiotelevisivi, anche a carattere pubblicitario, non possono
assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso
società controllate o controllanti, ovvero collegate, nella
società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni.
3. I titolari di concessione per l'installazione e di
autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni
non possono direttamente o indirettamente esercitare
l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero assumere
partecipazioni di maggioranza in imprese, gruppi o società
fornitori di
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servizi o produttori di programmi radiotelevisivi
anche a carattere pubblicitario o in società controllate o
controllanti.
4. I limiti all'esercizio di attività e di partecipazione
di cui ai commi 2 e 3 non si applicano:
a) ai soggetti titolari di concessione per
l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di reti
via cavo, che eserciscano una rete costituita in ambito
locale;
b) ai soggetti titolari di concessione
radiotelevisiva via etere in ambito locale.
5. Ai fini della presente legge, costituiscono controllo e
collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali
nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti
siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite
società direttamente o indirettamente controllate o
controllanti, ovvero tramite intestazione fiduciaria o
mediante accordi parasociali.
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