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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4379
DDL0237-0012
Progetto di legge Camera n. 237 - testo presentato - (DDL13-237)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C237. TESTIPDL
...C237.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Pag. 15 Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC237 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Disposizioni sulla concorrenza).
     1.  La società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o
  indirette, attraverso società controllate o controllanti,
  ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di
  pubblica utilità che hanno realizzato per le proprie esigenze
  reti di telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 184 del
  testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, né
  acquisire diritti reali o personali sulle relative reti.  Le
  società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno
  realizzato le predette reti non possono assumere
  partecipazioni dirette o indirette, attraverso società
  controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società
  concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, né
  acquisire diritti reali o personali sulle relative reti.
     2.  La società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni non può esercitare direttamente o
  indirettamente l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero
  assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso
  società controllate o controllanti ovvero collegate, in
  imprese o in gruppi fornitori di servizi o produttori di
  programmi radiotelevisivi o di carattere pubblicitario.  Le
  imprese, gruppi o società, operanti nel settore
  radiotelevisivo o della produzione di programmi
  radiotelevisivi, anche a carattere pubblicitario, non possono
  assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso
  società controllate o controllanti, ovvero collegate, nella
  società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni.
     3.  I titolari di concessione per l'installazione e di
  autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni
  non possono direttamente o indirettamente esercitare
  l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero assumere
  partecipazioni di maggioranza in imprese, gruppi o società
  fornitori di
 
                              Pag. 16
 
  servizi o produttori di programmi radiotelevisivi
  anche a carattere pubblicitario o in società controllate o
  controllanti.
     4.  I limiti all'esercizio di attività e di partecipazione
  di cui ai commi 2 e 3 non si applicano:
         a)  ai soggetti titolari di concessione per
  l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di reti
  via cavo, che eserciscano una rete costituita in ambito
  locale;
         b)  ai soggetti titolari di concessione
  radiotelevisiva via etere in ambito locale.
     5.  Ai fini della presente legge, costituiscono controllo e
  collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali
  nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti
  siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite
  società direttamente o indirettamente controllate o
  controllanti, ovvero tramite intestazione fiduciaria o
  mediante accordi parasociali.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-237 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0237 TOTPAG=0025 TOTDOC=0021 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0016 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=023700 00 FASCIDC=13DDL0237 SORTNAV=0023700 000 00000 ZZDDLC237 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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