| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto riproduce le
disposizioni contenute nel decreto-legge 1^ febbraio 1996,
n. 40, non convertito nei termini costituzionali.
Il Governo, in considerazione della complessità
dell'articolazione delle tematiche trattate dal decreto-legge
4 dicembre 1995, n. 515, nonché dell'entità che tale
provvedimento ha progressivamente assunto nel corso delle
precedenti reiterazioni, aveva ritenuto opportuno scindere il
testo in due distinti provvedimenti (decreti-legge nn. 39 e 40
del 1996), anche al fine di attribuire a ciascun decreto un
contenuto più omogeneo.
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Il presente provvedimento, che reitera il decreto-legge n.
40 del 1996, contiene le disposizioni del citato decreto-legge
n. 515 del 1995 riguardanti il collocamento, il lavoro
agricolo e la promozione dell'occupazione, mentre le misure in
materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno
del reddito, nonché le disposizioni di natura contributiva e
previdenziale costituiscono oggetto di separato provvedimento.
In particolare, dei dodici articoli del presente provvedimento
nove riproducono le disposizioni già recate nel citato
decreto-legge n. 515 del 1995 negli articoli 2, 3, 8, 10, 11,
12, 13, 14 e 17; il secondo provvedimento, invece, affronta le
tematiche già disciplinate negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9,
15, 16 e 18.
Già in occasione del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
il Governo aveva proposto, in aggiunta alle misure di
sussidiazione del reddito dei lavoratori che ne erano rimasti
privi per effetto della cessazione dei trattamenti salariali,
interventi intesi ad operare sul fronte della promozione di
nuove occasioni di lavoro, in modo da aggredire da tale
versante la grave situazione occupazionale, in specie nel Sud
e per i giovani. Da tale premessa scaturiscono, pertanto, i
requisiti costituzionalmente richiesti della necessità e
dell'urgenza anche del provvedimento qui proposto, trovando
esso ampia ragione nel favorire nuove possibilità di impiego
attraverso, in particolare: misure di promozione del lavoro
autonomo nelle regioni del Mezzogiorno; di inserimento
professionale di giovani in aree ad alto tasso di
disoccupazione; di incentivazione alla creazione di
cooperative. A tale primo intervento, attuato in via
d'urgenza, si accompagnano ulteriori, ampie iniziative
legislative in materia di mercato del lavoro, ivi compresi i
suoi profili organizzativi, e di cosiddetta flessibilità dei
relativi istituti, al fine di incentivare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
L'articolo 1 innova l'assetto già dato dalla
corrispondente norma contenuta nel decreto-legge n. 105 del
1995 alle procedure di collocamento, rivedendole per
migliorarne la funzionalità così da offrire soluzioni che
agevolino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
attraverso il passaggio dalla fase del cosiddetto "nulla
osta", a quella della comunicazione del datore di lavoro in
ordine all'avvenuta assunzione.
In particolare, si prevede l'assunzione diretta per tutti
i settori economici, con l'obbligo della successiva
comunicazione alle sezioni circoscrizionali competenti dei
dati essenziali relativi al contratto stipulato, con
l'aggiunta di ulteriori elementi qualora si intenda
beneficiare delle agevolazioni eventualmente connesse
all'assunzione stessa (commi 1 e 6).
Si determina altresì l'obbligo del datore di lavoro di
portare a conoscenza del lavoratore, attraverso una
dichiarazione da consegnare con tempestività, i contenuti del
contratto stipulato che qualificano il rapporto di lavoro e
risultano nel libro matricola (comma 3).
Si procede ad una rivisitazione dei criteri di computo per
le riserve nelle assunzioni di lavoratori appartenenti alle
fasce sociali deboli di cui all'articolo 25 della legge n. 223
del 1991, al fine di rendere la misura protettiva più
razionale e lineare nella fase applicativa (commi 7 e
seguenti).
In via temporanea, in attesa che si pervenga al definitivo
riordino dei servizi di collocamento - proposto dal Governo in
apposite iniziative - gli uffici periferici del lavoro sono
chiamati a sperimentare, a mezzo di convenzioni da stipulare
con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ovvero
enti bilaterali, nuovi sistemi di indirizzo e gestione del
mercato occupazionale (comma 13).
Si dettano, ancora, disposizioni volte a specificare e a
rendere più agevole il meccanismo selettivo di assunzioni
presso le pubbliche amministrazioni previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che ne
regolamenta, in via generale, le modalità di accesso, e a
determinare i criteri di formazione delle graduatorie (commi
14 e 15).
Il comma 18, in materia di delegificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti il
collocamento, al fine di una maggiore aderenza alle esigenze
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operative, prevede, nel rispetto dei princìpi di cui alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, con decreto del Presidente
della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, e con il Ministro degli affari
esteri per la materia disciplinata dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, la
possibilità della revisione dei regolamenti n. 345 e n. 487
del 1994, per quanto riguarda il collocamento obbligatorio e
l'accesso al pubblico impiego mediante la procedura di cui
all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, nonché del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994
relativo al procedimento di autorizzazione per l'assunzione e
il trasferimento all'estero di lavoratori italiani. Nello
stesso comma sono altresì dettate disposizioni volte a
chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 23 del citato
decreto n. 487 del 1994, nonché con riferimento al regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del
1994, ad eliminare la commissione regionale per l'impiego
dall'elenco degli organi collegiali per i quali viene prevista
la riduzione dei componenti, in ragione della peculiarità
dell'organo.
L'articolo prevede, altresì, disposizioni funzionali ad
assicurare, sotto diversi aspetti, una sempre più incisiva
azione di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla
legislazione del lavoro, resa ancor più necessaria proprio
dalle modifiche recate dal presente decreto in materia di
collocamento. Al riguardo le disposizioni del comma 11 e del
comma 12 prevedono, rispettivamente, l'istituzione di nuclei
speciali di vigilanza, funzionalmente dipendenti dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro, presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego, composto anche da personale di
profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata
professionalità, e la correlata predisposizione da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di corsi di
riqualificazione professionale per il proprio personale
finalizzati allo svolgimento di mansione di addetti alla
vigilanza o di ispettori o ai servizi dell'impiego. Sempre in
materia, nel comma 19 viene previsto un diverso assetto
dell'organizzazione dei militari appartenenti all'Arma dei
carabinieri in servizio presso gli ispettorati provinciali del
lavoro per renderla più funzionale ed efficace, anche nel
quadro del riordino degli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con il già evidenziato
incremento del settore ispettivo a fronte dei nuovi compiti
derivanti dai processi normativi in atto. In particolare, al
fine di garantire una maggiore coerenza rispetto alle esigenze
operative, viene istituito, ferma restando la dipendenza
funzionale dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un reparto operativo presso il Ministero medesimo,
prevedendone, peraltro, un aumento della dotazione organica
per adeguarla all'enorme sviluppo delle attività produttive
registratesi negli anni successivi all'istituzione del nucleo
medesimo. Il presente decreto provvede ad adeguare la
formulazione già recata dal decreto-legge n.326 del 1995 alla
normativa che ha riordinato i ruoli del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
Con il comma 20 viene previsto un decentramento della
funzione decisoria dei ricorsi amministrativi agli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
avverso i provvedimenti di diniego di rilascio delle
autorizzazioni al lavoro e dei libretti di lavoro in favore
dei cittadini extracomunitari.
Il comma 21, infine, allinea alla disciplina generale la
materia delle assunzioni degli apprendisti.
La volontà di rendere la materia del collocamento in
agricoltura più aderente alle moderne necessità di
flessibilità e l'esigenza di assicurare, nel contempo, la
massima trasparenza delle procedure di assunzione e delle
posizioni assicurative dei lavoratori, è sottesa alle
disposizioni recate dall'articolo 2, dirette, in particolare,
a delineare una specifica e maggiormente semplificata
disciplina relativamente agli adempimenti, connessi
all'assunzione, ed alle relative comunicazioni.
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Con gli articoli 3 e 4 si è provveduto a disciplinare
direttamente la materia relativa agli obblighi di
documentazione e di accertamento delle giornate di lavoro nel
settore agricolo, che avrebbe dovuto costituire oggetto di
apposito regolamento ai sensi del decreto-legge n. 515 del
1995, e ciò allo scopo di conseguire con maggiore tempestività
gli effetti desiderati.
In particolare, l'articolo 3 definisce i criteri e le
modalità di predisposizione e tenuta del registro di impresa,
secondo un modello rilasciato dall'INPS, da parte delle
aziende agricole, al fine di una corretta e puntuale
documentazione delle assunzioni effettuate e dei dati
particolari inerenti a ciascun lavoratore.
Con l'articolo 4, invece, si introduce un sistema di
rilevazione ufficiale di manodopera occupata mediante elenchi
nominativi annuali e trimestrali predisposti dall'INPS sulla
base delle dichiarazioni effettuate dalle singole imprese.
Le disposizioni previste dall'articolo 5, sulla scorta di
quanto già parzialmente recato dal comma 9 dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 515 del 1995, ridefiniscono le modalità e le
scansioni temporali del condono SCAU, attuando l'impegno in
tal senso espresso dal Governo.
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'articolo 6 reca
disposizioni volte a consentire una sperimentazione più ampia
dell'istituto del tirocinio favorendo relazioni più funzionali
e proficue tra scuola, formazione e lavoro.
In particolare, si individuano i soggetti promotori e le
modalità di attuazione dei corsi di tirocinio che hanno luogo
su base convenzionale in grado di coinvolgere un'ampia platea
di utilizzazione, atteso che quest'ultima è consentita a tutti
i datori di lavoro siano essi pubblici che privati.
Mentre, per un verso, si denota espressamente la natura
dell'attività di tirocinio definendola come attività non
lavorativa e comunque anche a contenuto formativo e di
orientamento, per l'altro, se ne fissa la durata in funzione
della formazione posseduta (formazione scolastica o formazione
istituzionale), ovvero dello status di lavoratore
(inoccupati, disoccupati o in mobilità) posseduti all'atto
dell'ingresso e si determinano i sistemi di finanziamento
attraverso sistemi di rimborso per spese di vitto e
alloggio.
In tema di rilancio dell'occupazione si individuano forme
di incentivazione in favore del lavoro autonomo nelle aree del
Mezzogiorno attraverso procedimenti agevolativi di natura
tecnico-economica; semplificazione nelle procedure per
l'inserimento professionale di giovani nelle aree ad alto
tasso di disoccupazione attraverso momenti di decentramento
funzionale, nonché incentivi per il reimpiego di personale con
qualifica dirigenziale, per fronteggiare anche a livello più
alto il fenomeno della disoccupazione collegato alle
contrazioni delle dimensioni occupazionali d'impresa (articoli
7, 8 e 9).
I segnali di ripresa dell'economia italiana, peraltro
assenti in alcuni settori di particolare importanza,
incontrano la più evidente contraddizione nell'aumento dei
livelli di disoccupazione. A fronte di tale situazione diventa
sempre più impellente intraprendere anche iniziative volte a
favorire una politica di promozione imprenditoriale
valorizzando, da un lato, l'applicazione di istituti normativi
già esistenti e rilevatisi, peraltro, positivi e, dall'altro,
introducendo, nell'ambito imprenditoriale, nuovi soggetti che
possano configurarsi capaci ad esprimere ogni loro
potenzialità in particolari ambiti economici.
E' in tale logica che vanno inquadrati gli articoli 10 e
11 del presente provvedimento quali ulteriori contributi alla
risoluzione dei problemi occupazionali, provvedendo, con il
primo, ad introdurre elementi correttivi alla legge n. 49 del
1985, quali la soppressione della temporalità del Fondo
speciale, il suo rifinanziamento, nonché l'estensione
dell'ambito di applicazione della citata legge n. 49 agli enti
di diritto pubblico, e, con il secondo, ad introdurre la
figura della piccola società cooperativa ideata come soggetto
agile e capace per corrispondere al meglio alle necessità
delle imprese di modeste dimensioni.
Con l'articolo 12, infine, si è inteso, da un lato,
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razionalizzare ed accelerare interventi nelle aree depresse di
competenza del Ministro dei lavori pubblici, incidendo sia sul
momento operativo tramite la proroga del commissario ad
acta e sia sulla fase del controllo della spesa
differendone il momento al termine dell'attività del predetto
commissario, e, dall'altro, destinare ulteriori risorse
indispensabili per il completamento funzionale delle opere
infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione ai
sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli
interventi nelle zone terremotate della Campania e della
Basilicata.
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