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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


438
DDL0029-0002
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il presente decreto riproduce le
  disposizioni contenute nel decreto-legge 1^ febbraio 1996,
  n. 40, non convertito nei termini costituzionali.
     Il Governo, in considerazione della complessità
  dell'articolazione delle tematiche trattate dal decreto-legge
  4 dicembre 1995, n. 515, nonché dell'entità che tale
  provvedimento ha progressivamente assunto nel corso delle
  precedenti reiterazioni, aveva ritenuto opportuno scindere il
  testo in due distinti provvedimenti (decreti-legge nn. 39 e 40
  del 1996), anche al fine di attribuire a ciascun decreto un
  contenuto più omogeneo.
 
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     Il presente provvedimento, che reitera il decreto-legge n.
  40 del 1996, contiene le disposizioni del citato decreto-legge
  n. 515 del 1995 riguardanti il collocamento, il lavoro
  agricolo e la promozione dell'occupazione, mentre le misure in
  materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno
  del reddito, nonché le disposizioni di natura contributiva e
  previdenziale costituiscono oggetto di separato provvedimento.
  In particolare, dei dodici articoli del presente provvedimento
  nove riproducono le disposizioni già recate nel citato
  decreto-legge n. 515 del 1995 negli articoli 2, 3, 8, 10, 11,
  12, 13, 14 e 17; il secondo provvedimento, invece, affronta le
  tematiche già disciplinate negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9,
  15, 16 e 18.
     Già in occasione del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
  il Governo aveva proposto, in aggiunta alle misure di
  sussidiazione del reddito dei lavoratori che ne erano rimasti
  privi per effetto della cessazione dei trattamenti salariali,
  interventi intesi ad operare sul fronte della promozione di
  nuove occasioni di lavoro, in modo da aggredire da tale
  versante la grave situazione occupazionale, in specie nel Sud
  e per i giovani.  Da tale premessa scaturiscono, pertanto, i
  requisiti costituzionalmente richiesti della necessità e
  dell'urgenza anche del provvedimento qui proposto, trovando
  esso ampia ragione nel favorire nuove possibilità di impiego
  attraverso, in particolare: misure di promozione del lavoro
  autonomo nelle regioni del Mezzogiorno; di inserimento
  professionale di giovani in aree ad alto tasso di
  disoccupazione; di incentivazione alla creazione di
  cooperative.  A tale primo intervento, attuato in via
  d'urgenza, si accompagnano ulteriori, ampie iniziative
  legislative in materia di mercato del lavoro, ivi compresi i
  suoi profili organizzativi, e di cosiddetta flessibilità dei
  relativi istituti, al fine di incentivare l'incontro tra
  domanda e offerta di lavoro.
     L'articolo 1 innova l'assetto già dato dalla
  corrispondente norma contenuta nel decreto-legge n. 105 del
  1995 alle procedure di collocamento, rivedendole per
  migliorarne la funzionalità così da offrire soluzioni che
  agevolino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
  attraverso il passaggio dalla fase del cosiddetto "nulla
  osta", a quella della comunicazione del datore di lavoro in
  ordine all'avvenuta assunzione.
     In particolare, si prevede l'assunzione diretta per tutti
  i settori economici, con l'obbligo della successiva
  comunicazione alle sezioni circoscrizionali competenti dei
  dati essenziali relativi al contratto stipulato, con
  l'aggiunta di ulteriori elementi qualora si intenda
  beneficiare delle agevolazioni eventualmente connesse
  all'assunzione stessa (commi 1 e 6).
     Si determina altresì l'obbligo del datore di lavoro di
  portare a conoscenza del lavoratore, attraverso una
  dichiarazione da consegnare con tempestività, i contenuti del
  contratto stipulato che qualificano il rapporto di lavoro e
  risultano nel libro matricola (comma 3).
     Si procede ad una rivisitazione dei criteri di computo per
  le riserve nelle assunzioni di lavoratori appartenenti alle
  fasce sociali deboli di cui all'articolo 25 della legge n. 223
  del 1991, al fine di rendere la misura protettiva più
  razionale e lineare nella fase applicativa (commi 7 e
  seguenti).
     In via temporanea, in attesa che si pervenga al definitivo
  riordino dei servizi di collocamento - proposto dal Governo in
  apposite iniziative - gli uffici periferici del lavoro sono
  chiamati a sperimentare, a mezzo di convenzioni da stipulare
  con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ovvero
  enti bilaterali, nuovi sistemi di indirizzo e gestione del
  mercato occupazionale (comma 13).
     Si dettano, ancora, disposizioni volte a specificare e a
  rendere più agevole il meccanismo selettivo di assunzioni
  presso le pubbliche amministrazioni previsto dal decreto del
  Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che ne
  regolamenta, in via generale, le modalità di accesso, e a
  determinare i criteri di formazione delle graduatorie (commi
  14 e 15).
     Il comma 18, in materia di delegificazione e
  semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti il
  collocamento, al fine di una maggiore aderenza alle esigenze
 
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  operative, prevede, nel rispetto dei princìpi di cui alla
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, con decreto del Presidente
  della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
  per la funzione pubblica, e con il Ministro degli affari
  esteri per la materia disciplinata dal regolamento emanato con
  decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, la
  possibilità della revisione dei regolamenti n. 345 e n. 487
  del 1994, per quanto riguarda il collocamento obbligatorio e
  l'accesso al pubblico impiego mediante la procedura di cui
  all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, nonché del citato
  decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994
  relativo al procedimento di autorizzazione per l'assunzione e
  il trasferimento all'estero di lavoratori italiani.  Nello
  stesso comma sono altresì dettate disposizioni volte a
  chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 23 del citato
  decreto n. 487 del 1994, nonché con riferimento al regolamento
  emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del
  1994, ad eliminare la commissione regionale per l'impiego
  dall'elenco degli organi collegiali per i quali viene prevista
  la riduzione dei componenti, in ragione della peculiarità
  dell'organo.
     L'articolo prevede, altresì, disposizioni funzionali ad
  assicurare, sotto diversi aspetti, una sempre più incisiva
  azione di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla
  legislazione del lavoro, resa ancor più necessaria proprio
  dalle modifiche recate dal presente decreto in materia di
  collocamento.  Al riguardo le disposizioni del comma 11 e del
  comma 12 prevedono, rispettivamente, l'istituzione di nuclei
  speciali di vigilanza, funzionalmente dipendenti dal capo
  dell'ispettorato provinciale del lavoro, presso le sezioni
  circoscrizionali per l'impiego, composto anche da personale di
  profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata
  professionalità, e la correlata predisposizione da parte del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale di corsi di
  riqualificazione professionale per il proprio personale
  finalizzati allo svolgimento di mansione di addetti alla
  vigilanza o di ispettori o ai servizi dell'impiego.  Sempre in
  materia, nel comma 19 viene previsto un diverso assetto
  dell'organizzazione dei militari appartenenti all'Arma dei
  carabinieri in servizio presso gli ispettorati provinciali del
  lavoro per renderla più funzionale ed efficace, anche nel
  quadro del riordino degli uffici periferici del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, con il già evidenziato
  incremento del settore ispettivo a fronte dei nuovi compiti
  derivanti dai processi normativi in atto.  In particolare, al
  fine di garantire una maggiore coerenza rispetto alle esigenze
  operative, viene istituito, ferma restando la dipendenza
  funzionale dal Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, un reparto operativo presso il Ministero medesimo,
  prevedendone, peraltro, un aumento della dotazione organica
  per adeguarla all'enorme sviluppo delle attività produttive
  registratesi negli anni successivi all'istituzione del nucleo
  medesimo.  Il presente decreto provvede ad adeguare la
  formulazione già recata dal decreto-legge n.326 del 1995 alla
  normativa che ha riordinato i ruoli del personale non
  direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
     Con il comma 20 viene previsto un decentramento della
  funzione decisoria dei ricorsi amministrativi agli uffici
  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  avverso i provvedimenti di diniego di rilascio delle
  autorizzazioni al lavoro e dei libretti di lavoro in favore
  dei cittadini extracomunitari.
     Il comma 21, infine, allinea alla disciplina generale la
  materia delle assunzioni degli apprendisti.
     La volontà di rendere la materia del collocamento in
  agricoltura più aderente alle moderne necessità di
  flessibilità e l'esigenza di assicurare, nel contempo, la
  massima trasparenza delle procedure di assunzione e delle
  posizioni assicurative dei lavoratori, è sottesa alle
  disposizioni recate dall'articolo 2, dirette, in particolare,
  a delineare una specifica e maggiormente semplificata
  disciplina relativamente agli adempimenti, connessi
  all'assunzione, ed alle relative comunicazioni.
 
                               Pag. 4
 
     Con gli articoli 3 e 4 si è provveduto a disciplinare
  direttamente la materia relativa agli obblighi di
  documentazione e di accertamento delle giornate di lavoro nel
  settore agricolo, che avrebbe dovuto costituire oggetto di
  apposito regolamento ai sensi del decreto-legge n. 515 del
  1995, e ciò allo scopo di conseguire con maggiore tempestività
  gli effetti desiderati.
     In particolare, l'articolo 3 definisce i criteri e le
  modalità di predisposizione e tenuta del registro di impresa,
  secondo un modello rilasciato dall'INPS, da parte delle
  aziende agricole, al fine di una corretta e puntuale
  documentazione delle assunzioni effettuate e dei dati
  particolari inerenti a ciascun lavoratore.
     Con l'articolo 4, invece, si introduce un sistema di
  rilevazione ufficiale di manodopera occupata mediante elenchi
  nominativi annuali e trimestrali predisposti dall'INPS sulla
  base delle dichiarazioni effettuate dalle singole imprese.
     Le disposizioni previste dall'articolo 5, sulla scorta di
  quanto già parzialmente recato dal comma 9 dell'articolo 4 del
  decreto-legge n. 515 del 1995, ridefiniscono le modalità e le
  scansioni temporali del condono SCAU, attuando l'impegno in
  tal senso espresso dal Governo.
     Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
  conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'articolo 6 reca
  disposizioni volte a consentire una sperimentazione più ampia
  dell'istituto del tirocinio favorendo relazioni più funzionali
  e proficue tra scuola, formazione e lavoro.
     In particolare, si individuano i soggetti promotori e le
  modalità di attuazione dei corsi di tirocinio che hanno luogo
  su base convenzionale in grado di coinvolgere un'ampia platea
  di utilizzazione, atteso che quest'ultima è consentita a tutti
  i datori di lavoro siano essi pubblici che privati.
     Mentre, per un verso, si denota espressamente la natura
  dell'attività di tirocinio definendola come attività non
  lavorativa e comunque anche a contenuto formativo e di
  orientamento, per l'altro, se ne fissa la durata in funzione
  della formazione posseduta (formazione scolastica o formazione
  istituzionale), ovvero dello status  di lavoratore
  (inoccupati, disoccupati o in mobilità) posseduti all'atto
  dell'ingresso e si determinano i sistemi di finanziamento
  attraverso sistemi di rimborso per spese di vitto e
  alloggio.
     In tema di rilancio dell'occupazione si individuano forme
  di incentivazione in favore del lavoro autonomo nelle aree del
  Mezzogiorno attraverso procedimenti agevolativi di natura
  tecnico-economica; semplificazione nelle procedure per
  l'inserimento professionale di giovani nelle aree ad alto
  tasso di disoccupazione attraverso momenti di decentramento
  funzionale, nonché incentivi per il reimpiego di personale con
  qualifica dirigenziale, per fronteggiare anche a livello più
  alto il fenomeno della disoccupazione collegato alle
  contrazioni delle dimensioni occupazionali d'impresa (articoli
  7, 8 e 9).
     I segnali di ripresa dell'economia italiana, peraltro
  assenti in alcuni settori di particolare importanza,
  incontrano la più evidente contraddizione nell'aumento dei
  livelli di disoccupazione.  A fronte di tale situazione diventa
  sempre più impellente intraprendere anche iniziative volte a
  favorire una politica di promozione imprenditoriale
  valorizzando, da un lato, l'applicazione di istituti normativi
  già esistenti e rilevatisi, peraltro, positivi e, dall'altro,
  introducendo, nell'ambito imprenditoriale, nuovi soggetti che
  possano configurarsi capaci ad esprimere ogni loro
  potenzialità in particolari ambiti economici.
     E' in tale logica che vanno inquadrati gli articoli 10 e
  11 del presente provvedimento quali ulteriori contributi alla
  risoluzione dei problemi occupazionali, provvedendo, con il
  primo, ad introdurre elementi correttivi alla legge n. 49 del
  1985, quali la soppressione della temporalità del Fondo
  speciale, il suo rifinanziamento, nonché l'estensione
  dell'ambito di applicazione della citata legge n. 49 agli enti
  di diritto pubblico, e, con il secondo, ad introdurre la
  figura della piccola società cooperativa ideata come soggetto
  agile e capace per corrispondere al meglio alle necessità
  delle imprese di modeste dimensioni.
     Con l'articolo 12, infine, si è inteso, da un lato,
 
                               Pag. 5
 
  razionalizzare ed accelerare interventi nelle aree depresse di
  competenza del Ministro dei lavori pubblici, incidendo sia sul
  momento operativo tramite la proroga del commissario  ad
  acta  e sia sulla fase del controllo della spesa
  differendone il momento al termine dell'attività del predetto
  commissario, e, dall'altro, destinare ulteriori risorse
  indispensabili per il completamento funzionale delle opere
  infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione ai
  sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli
  interventi nelle zone terremotate della Campania e della
  Basilicata.
 
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