| (Ristrutturazione delle tariffe).
1. Le tariffe per la telefonia vocale e per la cessione in
uso di circuiti diretti vengono determinate con il metodo del
price-cap,
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inteso come limite massimo della variazione
di prezzo vincolata per un periodo pluriennale.
2. Fino al 31 dicembre 1998, l'aggiornamento delle tariffe
di cui al comma 1, proposto dalla concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni su rete fissa, dovrà avvenire
sulla base del "piano di ristrutturazione delle tariffe dei
servizi di telecomunicazioni", approvato con provvedimento CIP
del 30 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29
gennaio 1992, n. 58, al fine di pervenire alla completa
attuazione del piano stesso.
3. Gli indirizzi governativi in materia di prezzi e
tariffe, per ciò che concerne la telefonia vocale, dovranno
tener conto dell'obiettivo di cui al comma 2.
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