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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4384
DDL0237-0017
Progetto di legge Camera n. 237 - testo presentato - (DDL13-237)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C237. TESTIPDL
...C237.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC237 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Autorizzazioni per i collegamenti di telecomunicazione via
  satellite o diffusione radiotelevisiva da satellite.  Antenne
                         collettive).
     1.  Sono consentiti l'importazione la commercializzazione,
  l'installazione, l'allacciamento e la manutenzione delle
  apparecchiature delle stazioni a terra per i collegamenti via
  satellite, nonché la fornitura di servizi di telecomunicazioni
  via satellite diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e
  di radiocomunicazioni mobili terrestri.
     2.  Le apparecchiature delle stazioni a terra fisse e
  mobili per i collegamenti via satellite nonché gli altri
  apparecchi terminali, per essere collegati alla rete pubblica
  di telecomunicazioni, devono essere conformi alle norme
  tecniche nazionali e, se inesistenti, a quelle internazionali
  in quanto applicabili.
     3.  Per il rilascio delle autorizzazioni e per le
  dichiarazioni finalizzate all'esercizio delle stazioni, nonchè
  per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni via
  satellite, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
  cui alla legge 28 marzo 1991, n.  109, e al decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 103.  I regolamenti di attuazione
  delle predette disposizioni legislative sono conseguentemente
  adeguati, considerando, in particolare, l'efficiente uso delle
  bande di frequenze e la compatibilità con altri sistemi di
  trasmissione terrestri o spaziali.
     4.  L'installazione della stazione satellitare ascendente e
  l'uso della frequenza di collegamento per la diffusione
  radiotelevisiva da satellite, originata dal territorio
  nazionale, è soggetta ad autorizzazione.  Le autorizzazioni
  sono rilasciate dal Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni conformemente alle norme per la diffusione
 
                              Pag. 20
 
  radiotelevisiva da satellite e hanno durata di dodici anni.
     5.  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
  legge, i comuni provvedono a disciplinare l'installazione
  sugli immobili di antenne, per la ricezione di trasmissioni
  radiotelevisive via satellite, che presentino un diametro
  superiore agli 80 centimetri.  Il Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni potrà ridurre detto limite in correlazione
  alla progressiva riduzione dimensionale delle antenne
  conseguente all'evoluzione tecnologica di tali
  apparecchiature.
     6.  E' consentita, nei gruppi di immobili residenziali o
  commerciali, la realizzazione di reti per la distribuzione,
  nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via
  satellite ricevute mediante antenna collettiva.  Tali reti
  debbono essere conformi a norme tecniche emanate con decreto
  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-237 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0237 TOTPAG=0025 TOTDOC=0021 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=006 PAGFIN=0020 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=023700 00 FASCIDC=13DDL0237 SORTNAV=0023700 000 00000 ZZDDLC237 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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