| (Autorizzazioni per i collegamenti di telecomunicazione via
satellite o diffusione radiotelevisiva da satellite. Antenne
collettive).
1. Sono consentiti l'importazione la commercializzazione,
l'installazione, l'allacciamento e la manutenzione delle
apparecchiature delle stazioni a terra per i collegamenti via
satellite, nonché la fornitura di servizi di telecomunicazioni
via satellite diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e
di radiocomunicazioni mobili terrestri.
2. Le apparecchiature delle stazioni a terra fisse e
mobili per i collegamenti via satellite nonché gli altri
apparecchi terminali, per essere collegati alla rete pubblica
di telecomunicazioni, devono essere conformi alle norme
tecniche nazionali e, se inesistenti, a quelle internazionali
in quanto applicabili.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni e per le
dichiarazioni finalizzate all'esercizio delle stazioni, nonchè
per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni via
satellite, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, e al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103. I regolamenti di attuazione
delle predette disposizioni legislative sono conseguentemente
adeguati, considerando, in particolare, l'efficiente uso delle
bande di frequenze e la compatibilità con altri sistemi di
trasmissione terrestri o spaziali.
4. L'installazione della stazione satellitare ascendente e
l'uso della frequenza di collegamento per la diffusione
radiotelevisiva da satellite, originata dal territorio
nazionale, è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni
sono rilasciate dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni conformemente alle norme per la diffusione
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radiotelevisiva da satellite e hanno durata di dodici anni.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, i comuni provvedono a disciplinare l'installazione
sugli immobili di antenne, per la ricezione di trasmissioni
radiotelevisive via satellite, che presentino un diametro
superiore agli 80 centimetri. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni potrà ridurre detto limite in correlazione
alla progressiva riduzione dimensionale delle antenne
conseguente all'evoluzione tecnologica di tali
apparecchiature.
6. E' consentita, nei gruppi di immobili residenziali o
commerciali, la realizzazione di reti per la distribuzione,
nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via
satellite ricevute mediante antenna collettiva. Tali reti
debbono essere conformi a norme tecniche emanate con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
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