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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4386
DDL0237-0019
Progetto di legge Camera n. 237 - testo presentato - (DDL13-237)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C237. TESTIPDL
...C237.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC237 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Adeguamento dell'organico del Ministero delle poste e
                  delle telecomunicazioni).
       1.  La tabella A allegata al decreto-legge 1^ dicembre
  1993, n. 487, convertito, con
 
                              Pag. 21
 
  modificazioni, dalla legge 29
  gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione organica del
  personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
  è sostituita dalla seguente:
                                                     Tabella A
                          (prevista dall'articolo 12, comma 2)
  DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE
                  E DELLE TELECOMUNICAZIONI:
        Qualifica o categoria                    Unità
  Dirigente generale .................            8 (*)
  Dirigente ..........................           52 (**)
  9^ categoria .......................          165
  8^ categoria .......................          186
  7^ categoria .......................          285
  6^ categoria .......................          750
  5^ categoria .......................          223
  4^ categoria .......................          276
  3^ categoria .......................          105
  2^ categoria .......................           -
                          Totale .....        2.050
  (*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario
  generale.
  (**) Di cui ventisei dirigenti amministrativi e ventisei
  dirigenti tecnici.
     2.  I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica di
  cui alla tabella A prevista dall'articolo 12 del decreto-legge
  1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono contestualmente portati in
  riduzione nelle consistenze organiche del personale dell'Ente
  poste italiane.
     3.  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, da adottare entro il termine di centoventi giorni
 
                              Pag. 22
 
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
  formulata di intesa con il Dipartimento della funzione
  pubblica ed il Ministero del tesoro e previa informazione alle
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si
  procederà, in esito alle risultanze della verifica dei carichi
  di lavoro, tenuto conto delle funzioni da trasferire
  all'Autorità di settore, alla ripartizione delle dotazioni
  professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche
  nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni.
     4.  Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data di
  entrata in vigore della presente legge, presta servizio in
  attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste
  e delle telecomunicazioni dal decreto-legge 1^ dicembre 1993,
  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
  1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, presta servizio
  in posizione di comando presso il Ministero delle poste e
  delle telecomunicazioni, transita, a domanda da presentare
  dagli interessati entro trenta giorni dalla predetta data, nei
  ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica
  fissata dal comma 1.  Al personale dell'Ente poste italiane
  che, alla data del 1^ settembre 1995, presta servizio in
  posizione di comando presso le altre Amministrazioni dello
  Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità
  volontaria o concordata.  I comandi in atto cessano in ogni
  caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane
  in società per azioni e, comunque, non possono essere
  rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
     5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni
  annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e
  1997 mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni
  medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
                              Pag. 23
 
     6.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-237 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0237 TOTPAG=0025 TOTDOC=0021 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=030 PAGFIN=0023 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=023700 00 FASCIDC=13DDL0237 SORTNAV=0023700 000 00000 ZZDDLC237 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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