| Onorevoli Colleghi! - La legge 14 novembre 1995, n.
481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità", nel prevedere le "autorità" a
tutela dei cittadini e degli utenti, ha riconosciuto al
comparto delle telecomunicazioni una sua specificità e
complessità ed ha pertanto rinviato ad un successivo
provvedimento legislativo la disciplina della Autorità garante
di tali servizi.
Lo sviluppo delle telecomunicazioni ha assunto negli
ultimi due decenni un ritmo frenetico, si è accresciuto il
numero dei servizi possibili e di conseguenze si è allargata
la fascia dell'utenza che richiede maggiore attenzione e
tutela.
In numerosi Paesi industrializzati il controllo sui
diritti e sui doveri delle imprese che esercitano servizi
erogati attraverso le reti di telecomunicazioni (via cavo o
via etere) è affidato ad una figura di "garante" che ha fra
gli altri compiti quello di tutelare il diritto della utenza
alla regolarità di tale servizio, di verificare la congruità
delle tariffe, di controllare che la libertà della concorrenza
sia assicurata a tutte le imprese e che non vi sia alcun
rischio di monopolio.
La presente proposta di legge, muovendosi nella logica e
nel rispetto dei criteri della legge n. 481 del 1995,
disciplina la figura dell'Autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità per le telecomunicazioni.
Si colma così un vuoto in un settore in cui, con lo
sviluppo delle nuove tecnologie per la trasmissione e la
ricezione dei dati, con la possibilità di uso interattivo a
distanza degli strumenti informativi, con lo sviluppo della
telefonia mobile e con la fine dei regimi di monopolio
dell'esercizio occorre dare regole certe per garantire lo
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sviluppo ed il corretto funzionamento del mercato. Tale
autorità di regolazione deve avere la facoltà di disporre di
poteri globali e deve essere in grado di controllare l'intero
comparto delle telecomunicazioni, dai fornitori dei sistemi,
ai concessionari, ai gestori di servizi pubblici e privati che
dispongono di infrastrutture proprie di telecomunicazioni (si
pensi ad esempio alle Ferrovie ed alle società per le
autostrade).
La presente proposta di legge si muove nella logica che
deve essere posta a base della completa liberalizzazione del
settore cui devono corrispondere controlli più efficaci sui
gestori, sul rispetto delle regole della concorrenza. Nello
stesso tempo la liberalizzazione impone la necessità di
separare in modo netto i ruoli, le competenze e le funzioni
fra coloro che stabiliscono la politica governativa (Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni) da chi ha il compito di
controllare e vigilare sull'azione degli operatori, e
garantire il diritto degli utenti.
La proposta di legge si compone di sette articoli.
Con l'articolo 1 si individua la figura della "Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità per le
telecomunicazioni" e si indicano le principali attribuzioni e
limiti di questa figura. Le norme di questo articolo sono in
linea con le direttive comunitarie che invitano i Paesi membri
ad istituire un ente regolatore, e con la citata legge n. 481
del 1995.
L'articolo 2 contiene le norme che definiscono la
composizione della Autorità e le modalità per la sua
costituzione nonché, in linea con la legge n. 481 del 1995,
caratteristiche e specifici obblighi di coloro che ne fanno
parte.
L'articolo 3 indica le funzioni ed i compiti della
Autorità; le norme contenute in detto articolo sono state
elaborate con attenzione per evitare di creare sovrapposizioni
con le funzioni del Ministero.
L'articolo 4 definisce i poteri dell'Autorità cui sono
attribuite funzioni amministrative e giurisprudenziali
evitando in tal modo il rischio di creare un organismo con
mere funzioni arbitrali.
L'articolo 5 regola l'organizzazione degli uffici
dell'Autorità mentre l'articolo 6 indica le sue competenze
accessorie nei settori della ricerca e della collaborazione
internazionale: competenze mirate ad offrire maggiori garanzie
all'utenza.
L'articolo 7, infine, detta le norme sulla copertura
finanziaria, sull'entrata in vigore della legge e sulla delega
al Governo per l'attuazione della legge.
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