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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4390
DDL0238-0002
Progetto di legge Camera n. 238 - testo presentato - (DDL13-238)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C238. TESTIPDL
...C238.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC238 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La legge 14 novembre 1995, n.
  481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
  servizi di pubblica utilità", nel prevedere le "autorità" a
  tutela dei cittadini e degli utenti, ha riconosciuto al
  comparto delle telecomunicazioni una sua specificità e
  complessità ed ha pertanto rinviato ad un successivo
  provvedimento legislativo la disciplina della Autorità garante
  di tali servizi.
     Lo sviluppo delle telecomunicazioni ha assunto negli
  ultimi due decenni un ritmo frenetico, si è accresciuto il
  numero dei servizi possibili e di conseguenze si è allargata
  la fascia dell'utenza che richiede maggiore attenzione e
  tutela.
     In numerosi Paesi industrializzati il controllo sui
  diritti e sui doveri delle imprese che esercitano servizi
  erogati attraverso le reti di telecomunicazioni (via cavo o
  via etere) è affidato ad una figura di "garante" che ha fra
  gli altri compiti quello di tutelare il diritto della utenza
  alla regolarità di tale servizio, di verificare la congruità
  delle tariffe, di controllare che la libertà della concorrenza
  sia assicurata a tutte le imprese e che non vi sia alcun
  rischio di monopolio.
     La presente proposta di legge, muovendosi nella logica e
  nel rispetto dei criteri della legge n. 481 del 1995,
  disciplina la figura dell'Autorità di regolazione dei servizi
  di pubblica utilità per le telecomunicazioni.
     Si colma così un vuoto in un settore in cui, con lo
  sviluppo delle nuove tecnologie per la trasmissione e la
  ricezione dei dati, con la possibilità di uso interattivo a
  distanza degli strumenti informativi, con lo sviluppo della
  telefonia mobile e con la fine dei regimi di monopolio
  dell'esercizio occorre dare regole certe per garantire lo
 
                               Pag. 2
 
  sviluppo ed il corretto funzionamento del mercato.  Tale
  autorità di regolazione deve avere la facoltà di disporre di
  poteri globali e deve essere in grado di controllare l'intero
  comparto delle telecomunicazioni, dai fornitori dei sistemi,
  ai concessionari, ai gestori di servizi pubblici e privati che
  dispongono di infrastrutture proprie di telecomunicazioni (si
  pensi ad esempio alle Ferrovie ed alle società per le
  autostrade).
     La presente proposta di legge si muove nella logica che
  deve essere posta a base della completa liberalizzazione del
  settore cui devono corrispondere controlli più efficaci sui
  gestori, sul rispetto delle regole della concorrenza.  Nello
  stesso tempo la liberalizzazione impone la necessità di
  separare in modo netto i ruoli, le competenze e le funzioni
  fra coloro che stabiliscono la politica governativa (Ministro
  delle poste e delle telecomunicazioni) da chi ha il compito di
  controllare e vigilare sull'azione degli operatori, e
  garantire il diritto degli utenti.
     La proposta di legge si compone di sette articoli.
     Con l'articolo 1 si individua la figura della "Autorità di
  regolazione dei servizi di pubblica utilità per le
  telecomunicazioni" e si indicano le principali attribuzioni e
  limiti di questa figura.  Le norme di questo articolo sono in
  linea con le direttive comunitarie che invitano i Paesi membri
  ad istituire un ente regolatore, e con la citata legge n. 481
  del 1995.
     L'articolo 2 contiene le norme che definiscono la
  composizione della Autorità e le modalità per la sua
  costituzione nonché, in linea con la legge n. 481 del 1995,
  caratteristiche e specifici obblighi di coloro che ne fanno
  parte.
     L'articolo 3 indica le funzioni ed i compiti della
  Autorità; le norme contenute in detto articolo sono state
  elaborate con attenzione per evitare di creare sovrapposizioni
  con le funzioni del Ministero.
     L'articolo 4 definisce i poteri dell'Autorità cui sono
  attribuite funzioni amministrative e giurisprudenziali
  evitando in tal modo il rischio di creare un organismo con
  mere funzioni arbitrali.
     L'articolo 5 regola l'organizzazione degli uffici
  dell'Autorità mentre l'articolo 6 indica le sue competenze
  accessorie nei settori della ricerca e della collaborazione
  internazionale: competenze mirate ad offrire maggiori garanzie
  all'utenza.
     L'articolo 7, infine, detta le norme sulla copertura
  finanziaria, sull'entrata in vigore della legge e sulla delega
  al Governo per l'attuazione della legge.
 
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