Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4391
DDL0238-0003
Progetto di legge Camera n. 238 - testo presentato - (DDL13-238)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C238. TESTIPDL
...C238.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC238 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Autorità di regolazione dei servizi
        di pubblica utilità per le telecomunicazioni).
     1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge è istituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
  della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di
  regolazione dei servizi di pubblica utilità per le
  telecomunicazioni, di seguito denominata "Autorità", organo
  collegiale autonomo che, oltre alle funzioni ed ai compiti di
  cui all'articolo 3 provvede a:
       a)  tutelare il diritto degli utenti alla piena
  regolarità ed efficienza dei servizi di telecomunicazione;
       b)  controllare la qualità dei servizi offerti e la
  congruenza delle tariffe applicate;
       c)  provvedere alla regolamentazione dei rapporti
  fra i diversi gestori dei servizi di telecomunicazioni;
       d)  esercitare il controllo sulla libertà di
  concorrenza del settore collaborando a tal fine con l'Autorità
  garante della concorrenza e del mercato;
       e)  controllare la piena rispondenza della
  legislazione italiana in materia di telecomunicazioni con
  quella europea e, ove ritenuto opportuno, proporre al Governo
  i necessari correttivi.
     2.  L'Autorità esercita nel settore delle telecomunicazioni
  le funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 12
  novembre 1995, n. 481.
     3.  Ai fini di cui alla presente legge si intendono per
  servizi di telecomunicazioni tutti i collegamenti in
  radiofrequenza o via cavo inclusi quelli per la produzione di
 
                               Pag. 4
 
  servizi individuali a domanda audio e video ed i seguenti
  servizi:
       a)  i servizi aventi ad oggetto il miglioramento
  delle funzioni di teleconunicazione;
       b)  i servizi basati sull'informazione avente ad
  oggetto l'accesso alla banca dati;
       c)  i servizi informatici a distanza;
       d)  i servizi di registrazione e ritrasmissione di
  messaggi;
       e)  i servizi di transazione, trasferimento
  elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e
  teleprenotazione;
       f)  i servizi di telemisura e telecontrollo.
     4.  Sono escluse dal controllo dell'Autorità le
  trasmissioni televisive via etere.
     5.  L'Autorità esercita la sua azione nei confronti di
  tutti gli esercenti di servizi di telecomunicazione operanti
  nel territorio nazionale.
     6.  Gli uffici della Autorità hanno sede a Torino.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-238 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0238 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=023800 00 FASCIDC=13DDL0238 SORTNAV=0023800 000 00000 ZZDDLC238 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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