| (Autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità per le telecomunicazioni).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità per le
telecomunicazioni, di seguito denominata "Autorità", organo
collegiale autonomo che, oltre alle funzioni ed ai compiti di
cui all'articolo 3 provvede a:
a) tutelare il diritto degli utenti alla piena
regolarità ed efficienza dei servizi di telecomunicazione;
b) controllare la qualità dei servizi offerti e la
congruenza delle tariffe applicate;
c) provvedere alla regolamentazione dei rapporti
fra i diversi gestori dei servizi di telecomunicazioni;
d) esercitare il controllo sulla libertà di
concorrenza del settore collaborando a tal fine con l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato;
e) controllare la piena rispondenza della
legislazione italiana in materia di telecomunicazioni con
quella europea e, ove ritenuto opportuno, proporre al Governo
i necessari correttivi.
2. L'Autorità esercita nel settore delle telecomunicazioni
le funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 12
novembre 1995, n. 481.
3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono per
servizi di telecomunicazioni tutti i collegamenti in
radiofrequenza o via cavo inclusi quelli per la produzione di
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servizi individuali a domanda audio e video ed i seguenti
servizi:
a) i servizi aventi ad oggetto il miglioramento
delle funzioni di teleconunicazione;
b) i servizi basati sull'informazione avente ad
oggetto l'accesso alla banca dati;
c) i servizi informatici a distanza;
d) i servizi di registrazione e ritrasmissione di
messaggi;
e) i servizi di transazione, trasferimento
elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e
teleprenotazione;
f) i servizi di telemisura e telecontrollo.
4. Sono escluse dal controllo dell'Autorità le
trasmissioni televisive via etere.
5. L'Autorità esercita la sua azione nei confronti di
tutti gli esercenti di servizi di telecomunicazione operanti
nel territorio nazionale.
6. Gli uffici della Autorità hanno sede a Torino.
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