| (Composizione della Autorità).
1. L'Autorità è un organo collegiale autonomo composto dal
Presidente e da sei membri scelti nel rispetto dei requisiti
indicati dall'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre
1995, n. 481 e con l'obbligo, alla cessazione dall'incarico,
di attenersi alle prescrizioni di cui al comma 9 dell'articolo
2 della medesima legge.
2. Il Presidente ed i membri della Autorità sono scelti
fra personalità di assoluta e notoria indipendenza morale che
abbiano ricoperto incarichi di elevata responsabilità al
servizio dello Stato e di riconosciuta competenza nel settore
delle telecomunicazioni.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri; i membri sono scelti con la medesima procedura, dopo
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l'accettazione dell'incarico da parte del Presidente, in una
rosa di diciotto nomi da questi indicata.
4. Il Presidente ed i membri della Autorità restano in
carica cinque anni e non possono essere riconfermati; ove nel
corso del quinquennio, per morte, dimissioni od altro
impedimento fosse necessario provvedere alla nomina di un
nuovo Presidente, decadono dall'incarico anche i membri della
Autorità di regolazione dei servizi per le
telecomunicazioni.
5. L'eventuale sostituzione dei membri dell'Autorità
avviene con la procedura prevista dal comma 2 del presente
articolo. In questo caso il nuovo membro cessa dall'incarico
al termine del quinquennio in corso.
6. All'inizio di ciascun quinquennio di attività della
Autorità viene determinato, con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del
tesoro, l'ammontare dei compensi spettanti al presidente ed ai
membri della Autorità stessa.
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