Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4393
DDL0238-0005
Progetto di legge Camera n. 238 - testo presentato - (DDL13-238)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C238. TESTIPDL
...C238.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC238 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Funzioni e compiti dell'Autorità).
     1.  In attuazione delle disposizioni comunitarie
  concernenti la costituzione degli enti indipendenti per la
  regolamentazione ed il controllo dei servizi di
  telecomunicazione, l'Autorità svolge i seguenti compiti:
       a)  vigila sul rispetto da parte dei gestori degli
  obblighi previsti dalle convenzioni relative alle concessioni
  ed esercita funzioni di controllo sui gestori pubblici e
  privati nazionali ed internazionali che operano in Italia;
       b)  rilascia le licenze e le autorizzazioni per i
  servizi di telecomunicazioni;
       c)  collabora con gli organismi comunitari ed
  internazionali per la definizione di una regolamentazione
  internazionale dei servizi di telecomunicazioni;
 
                               Pag. 6
 
       d)  tutela gli interessi dell'utenza definendo le
  norme tecniche ed i livelli qualitativi  standard  dei
  servizi;
       e)  vigila sul rispetto del sistema tariffario;
       f)  verifica i parametri di riferimento per la
  definizione delle tariffe;
       g)  segnala all'Autorità garante per la concorrenza
  e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, i
  casi di presunta violazione delle norme vigenti a tutela della
  libertà di concorrenza fra le imprese;
       h)  predispone i piani di ripartizione e di
  assegnazione delle frequenze dei servizi di telecomunicazioni
  previsti dalla presente legge e li propone al Ministro delle
  poste e delle telecomunicazioni; se il Ministro concorda con
  le proposte della Autorità le adotta con proprio decreto;
  diversamente, il Ministro, entro novanta giorni, comunica alla
  stessa Autorità le proprie osservazioni per un riesame della
  materia e la formulazione di nuove proposte; se anche queste
  non sono condivise dal Ministro, le nuove proposte
  dell'Autorità ed i piani di ripartizione sono esaminati ed
  approvati dal Consiglio dei ministri;
       i)  nel caso di gravi inadempienze dei soggetti
  esercenti i servizi propone al Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni la revoca dalle concessioni o la revisione
  delle condizioni contrattuali previste dalle convenzioni.
     2.  L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 30 aprile
  di ogni anno una relazione dettagliata sulla attività svolta
  nell'anno precedente e sullo stato dei servizi di
  telecomunicazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-238 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0238 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=020 PAGFIN=0006 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=023800 00 FASCIDC=13DDL0238 SORTNAV=0023800 000 00000 ZZDDLC238 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati