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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4394
DDL0238-0006
Progetto di legge Camera n. 238 - testo presentato - (DDL13-238)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C238. TESTIPDL
...C238.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC238 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Poteri dell'Autorità).
     1.  Nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1,
  l'Autorità svolge le funzioni indicate dall'articolo 2, comma
 
                               Pag. 7
 
  12, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare:
       a)  dispone, avvalendosi della propria struttura
  organizzativa, controlli sul rispetto delle disposizioni di
  legge e degli atti di concessione da parte dei soggetti che
  esercitano imprese di telecomunicazione;
       b)  esercita funzioni arbitrali nelle controversie
  fra le imprese che esercitano i servizi ed utenti;
       c)  interviene nella definizione delle tariffe;
       d)  accerta, svolgendo le necessarie istruttorie,
  l'esistenza di infrazioni alla normativa ed ai regolamenti
  vigenti in materia di telecomunicazioni;
       e)  promuove la definizione di norme regolamentari
  in materia di diritti e responsabilità delle imprese di
  telecomunicazioni;
       f)  ha la facoltà di richiedere alle imprese che
  gestiscono servizi di telecomunicazioni, informazioni e
  documenti inerenti le loro attività.
     2.  In caso di accertate infrazioni alla normativa vigente
  in materia di telecomunicazioni, di lesioni dei legittimi
  interessi dell'utenza e di comportamenti atti a turbare la
  libertà di concorrenza, l'Autorità diffida il soggetto autore
  della violazione fissandogli un termine per la eliminazione
  delle cause che hanno determinato l'infrazione.  Nel caso le
  imprese non ottemperino alla diffida o persistano nel
  comportamento non regolamentare, tenuto conto della importanza
  e gravità delle infrazioni, l'Autorità può disporre la revoca
  della concessione od autorizzazione e l'applicazione di una
  sanzione amministrativa pecuniaria determinando altresì
  termini e modalità di pagamento della stessa.
     3.  Ove le imprese esercenti i servizi di telecomunicazioni
  si rifiutino di fornire le informazioni richieste ai sensi del
  comma 1, ovvero esibiscano documenti in tutto od in parte
  falsi l'Autorità può disporre la sanzione amministrativa
  pecuniaria in misura compresa fra i 25 e 350 milioni di lire.
 
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  Alla sanzione pecuniaria può essere accompagnata anche la
  revoca della concessione o della autorizzazione.
     4.  I ricorsi avverso i procedimenti amministrativi
  adottati dalla Autorità rientrano nella competenza esclusiva
  del giudice amministrativo e devono essere proposti al
  tribunale amministrativo regionale del Piemonte.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-238 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0238 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=031 PAGFIN=0008 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=023800 00 FASCIDC=13DDL0238 SORTNAV=0023800 000 00000 ZZDDLC238 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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