| (Poteri dell'Autorità).
1. Nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1,
l'Autorità svolge le funzioni indicate dall'articolo 2, comma
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12, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare:
a) dispone, avvalendosi della propria struttura
organizzativa, controlli sul rispetto delle disposizioni di
legge e degli atti di concessione da parte dei soggetti che
esercitano imprese di telecomunicazione;
b) esercita funzioni arbitrali nelle controversie
fra le imprese che esercitano i servizi ed utenti;
c) interviene nella definizione delle tariffe;
d) accerta, svolgendo le necessarie istruttorie,
l'esistenza di infrazioni alla normativa ed ai regolamenti
vigenti in materia di telecomunicazioni;
e) promuove la definizione di norme regolamentari
in materia di diritti e responsabilità delle imprese di
telecomunicazioni;
f) ha la facoltà di richiedere alle imprese che
gestiscono servizi di telecomunicazioni, informazioni e
documenti inerenti le loro attività.
2. In caso di accertate infrazioni alla normativa vigente
in materia di telecomunicazioni, di lesioni dei legittimi
interessi dell'utenza e di comportamenti atti a turbare la
libertà di concorrenza, l'Autorità diffida il soggetto autore
della violazione fissandogli un termine per la eliminazione
delle cause che hanno determinato l'infrazione. Nel caso le
imprese non ottemperino alla diffida o persistano nel
comportamento non regolamentare, tenuto conto della importanza
e gravità delle infrazioni, l'Autorità può disporre la revoca
della concessione od autorizzazione e l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria determinando altresì
termini e modalità di pagamento della stessa.
3. Ove le imprese esercenti i servizi di telecomunicazioni
si rifiutino di fornire le informazioni richieste ai sensi del
comma 1, ovvero esibiscano documenti in tutto od in parte
falsi l'Autorità può disporre la sanzione amministrativa
pecuniaria in misura compresa fra i 25 e 350 milioni di lire.
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Alla sanzione pecuniaria può essere accompagnata anche la
revoca della concessione o della autorizzazione.
4. I ricorsi avverso i procedimenti amministrativi
adottati dalla Autorità rientrano nella competenza esclusiva
del giudice amministrativo e devono essere proposti al
tribunale amministrativo regionale del Piemonte.
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