| (Organizzazione degli uffici dell'Autorità).
1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile ed
amministrativa; essa delibera, con proprio regolamento, le
disposizioni relative alla sua organizzazione e funzionamento
in conformità alle norme di cui all'articolo 2, commi 27, 28,
29, 30, 31 e 32 e12 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'organico del personale dell'Autorità, determinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può
superare fra dirigenti, quadri intermedi, impiegati e
personale d'ordine le ottanta unità.
3. L'Autorità può avvalersi altresì, per il raggiungimento
di specifici obiettivi di collaborazioni esterne con contratti
a tempo determinato.
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