| Onorevoli Colleghi! - La pratica sportiva della nautica
viene incoraggiata in tutte le nazioni più industrializzate.
In Italia questa attività è stata sempre mortificata da una
legislazione tanto rigida nella concessione dei titoli di
abilitazione alla condotta delle imbarcazioni quanto esosa sul
piano fiscale. Invece per le caratteristiche geografiche
dell'Italia (migliaia di chilometri di coste in un mare
sostanzialmente tranquillo, abbondanza di laghi ricchi di
località ad alta vocazione turistica) tutte le attività
diportistiche marine andrebbero incoraggiate e sostenute anche
per favorire le industrie ad esse connesse.
Alcune significative modifiche a tale politica, con
immediati benefici riflessi sullo sviluppo dell'industria
nautica e della occupazione nel settore, si sono avute nella
XII legislatura; ulteriori sviluppi sono possibili con la
semplificazione dei titoli abilitativi alla condotta delle
imbarcazioni più piccole e meno potenti: semplificazione che
consentirebbe ad ampie fasce di cittadini di accostarsi alla
nautica.
La proposta di legge si muove in questa direzione
prevedendo che, in luogo della abilitazione prevista
dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e
successive modificazioni, per la condotta delle imbarcazioni
più piccole e meno potenti sia sufficiente un attestato di
istruzione alla conduzione dei natanti da diporto con motore
di potenza compresa fra i 10 e 75 cavalli.
La semplificazione del titolo di abilitazione non va a
scapito della sicurezza in mare né dei diportisti né dei
bagnanti; si deve infatti considerare che le imbarcazioni che
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sarà possibile condurre con l'attestato (circa l'80 per cento
della flotta da diporto) hanno avuto sempre un indice di
sinistrosità trascurabile in termini statistici e malgrado le
unità di questo tipo in attività siano circa 800.000 nel
triennio 1990-1993 si sono registrate complessivamente solo
otto morti: un tasso di mortalità decisamente inferiore a
quello che si riscontra in qualsiasi altra attività
ricreativa.
Per la navigazione entro le sei miglia dalla costa si
dovrebbe puntare più su una buona educazione marinara che non
su specializzazioni tecniche davvero ininfluenti in
imbarcazioni di limitata potenza. Educazione marinara che il
responsabile del corso, per la qualificazione richiesta dalla
presente proposta di legge (ufficiale della Marina militare
ovvero Capitano di lungo corso), ha titolo, esperienza,
autorità e buon senso per poter impartire.
La presente proposta di legge, composta di un unico
articolo, modifica gli articoli 18, 19, 29 e 39 della legge 11
febbraio 1971, n. 50 ed introduce un nuovo articolo, il
20- bis, nel quale sono previste le norme che regolano la
concessione ed i rinnovi dell'"attestato di istruzione".
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