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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4399
DDL0239-0002
Progetto di legge Camera n. 239 - testo presentato - (DDL13-239)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C239. TESTIPDL
...C239.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC239 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La pratica sportiva della nautica
  viene incoraggiata in tutte le nazioni più industrializzate.
  In Italia questa attività è stata sempre mortificata da una
  legislazione tanto rigida nella concessione dei titoli di
  abilitazione alla condotta delle imbarcazioni quanto esosa sul
  piano fiscale.  Invece per le caratteristiche geografiche
  dell'Italia (migliaia di chilometri di coste in un mare
  sostanzialmente tranquillo, abbondanza di laghi ricchi di
  località ad alta vocazione turistica) tutte le attività
  diportistiche marine andrebbero incoraggiate e sostenute anche
  per favorire le industrie ad esse connesse.
     Alcune significative modifiche a tale politica, con
  immediati benefici riflessi sullo sviluppo dell'industria
  nautica e della occupazione nel settore, si sono avute nella
  XII legislatura; ulteriori sviluppi sono possibili con la
  semplificazione dei titoli abilitativi alla condotta delle
  imbarcazioni più piccole e meno potenti: semplificazione che
  consentirebbe ad ampie fasce di cittadini di accostarsi alla
  nautica.
     La proposta di legge si muove in questa direzione
  prevedendo che, in luogo della abilitazione prevista
  dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e
  successive modificazioni, per la condotta delle imbarcazioni
  più piccole e meno potenti sia sufficiente un attestato di
  istruzione alla conduzione dei natanti da diporto con motore
  di potenza compresa fra i 10 e 75 cavalli.
     La semplificazione del titolo di abilitazione non va a
  scapito della sicurezza in mare né dei diportisti né dei
  bagnanti; si deve infatti considerare che le imbarcazioni che
 
                               Pag. 2
 
  sarà possibile condurre con l'attestato (circa l'80 per cento
  della flotta da diporto) hanno avuto sempre un indice di
  sinistrosità trascurabile in termini statistici e malgrado le
  unità di questo tipo in attività siano circa 800.000 nel
  triennio 1990-1993 si sono registrate complessivamente solo
  otto morti: un tasso di mortalità decisamente inferiore a
  quello che si riscontra in qualsiasi altra attività
  ricreativa.
     Per la navigazione entro le sei miglia dalla costa si
  dovrebbe puntare più su una buona educazione marinara che non
  su specializzazioni tecniche davvero ininfluenti in
  imbarcazioni di limitata potenza.  Educazione marinara che il
  responsabile del corso, per la qualificazione richiesta dalla
  presente proposta di legge (ufficiale della Marina militare
  ovvero Capitano di lungo corso), ha titolo, esperienza,
  autorità e buon senso per poter impartire.
     La presente proposta di legge, composta di un unico
  articolo, modifica gli articoli 18, 19, 29 e 39 della legge 11
  febbraio 1971, n. 50 ed introduce un nuovo articolo, il
  20- bis,  nel quale sono previste le norme che regolano la
  concessione ed i rinnovi dell'"attestato di istruzione".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-239 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0239 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=023900 00 FASCIDC=13DDL0239 SORTNAV=0023900 000 00000 ZZDDLC239 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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