| 1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a
bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza
superiore a 10 CV, è necessario essere in possesso di una
delle abilitazioni di cui all'articolo 20, o dell'attestato di
istruzione di cui all'articolo 20- bis ".
2. Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n.
50 del 1971, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero
l'attestato di istruzione di cui all'articolo
20- bis ".
3. Dopo l'articolo 20 della citata legge n. 50 del 1971, è
inserito il seguente:
"Art. 20- bis. - 1. Le abilitazioni di cui
all'articolo 20, primo comma, lettere a) e c), per
la navigazione entro 6 miglia dalla costa, possono essere
sostituite da un attestato di istruzione alla conduzione di
natanti da diporto con motore di potenza compresa fra i 10 ed
i 75 CV.
2. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato, previa
frequenza obbligatoria di apposito corso, da centri di
istruzione per la nautica da diporto autorizzati dagli uffici
territorialmente competenti delle capitanerie di porto ovvero,
nel caso di navigazione nelle acque interne, della
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
iscritti nei registri di cui al comma 5.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla
disponibilità, da parte dei centri di cui al comma 2, di:
a) strutture, mezzi e supporti didattici idonei
allo svolgimento dei corsi;
b) personale qualificato e sufficiente.
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4. Il responsabile dei corsi deve possedere la qualifica
di ufficiale in quiescenza del corpo di stato maggiore della
marina o di capitano di lungo corso della marina mercantile,
oppure di ufficiale in quiescenza del corpo delle capitanerie
di porto, purché abilitato al comando delle unità navali,
oppure di padrone marittimo o di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
5. I registri dei centri di istruzione di cui al comma 2
sono istituiti presso gli uffici territorialmente competenti
delle capitanerie di porto ovvero, nel caso di navigazione
nelle acque interne, della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
6. Gli uffici delle capitanerie di porto o della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
verificano che i programmi previsti per i corsi corrispondano
a quelli stabiliti per il conseguimento delle abilitazioni di
cui all'articolo 20.
7. A conclusione del corso, il responsabile di cui al
comma 4 compila, conformemente ad un modello, approvato dal
Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio
decreto, gli attestati di istruzione per gli allievi risultati
idonei e che non risultino, sulla base di apposito certificato
medico di data non anteriore a tre mesi, affetti da malattia
psichica o fisica, da deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire il comando o
la conduzione con sicurezza di natanti da diporto. Gli
attestati devono essere vidimati, al momento del rilascio,
dall'ufficio competente della capitaneria di porto o della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo
versamento della tassa di concessione governativa prevista per
il rilascio delle patenti di cui all'articolo 21, ed hanno una
validità di dieci anni. Il titolare dell'attestato deve
altresì provvedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a farlo
vidimare da un ufficio delle capitanerie di porto o della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
8. Le disposizioni in materia di sospensione della patente
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di cui agli articoli 31 e 32 si applicano anche agli attestati
di istruzione all'uso".
4. Il modello dell'attestato di istruzione di cui al comma
7, dell'articolo 20- bis della legge n. 50 del 1971,
introdotto dal comma 3 del presente articolo è approvato dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite
le tariffe massime applicabili da parte dei centri di
istruzione per la nautica da diporto nonché le modalità per le
vidimazioni iniziali ed annuali da parte delle capitanerie di
porto e degli uffici della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione previa consegna di ricevuta di
versamento al Tesoro di somma pari alla tassa di concessione
prevista per l'equivalente abilitazione.
5. Al secondo comma dell'articolo 29 della legge 11
febbraio 1971, n. 50 dopo le parole: "con abilitazione" sono
inserite le seguenti: "ovvero con attestato di istruzione".
6. Al primo comma dell'articolo 39 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, dopo le parole: "la prescritta abilitazione" sono
inserite le seguenti: "ovvero con attestato di istruzione".
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