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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4400
DDL0239-0003
Progetto di legge Camera n. 239 - testo presentato - (DDL13-239)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C239. TESTIPDL
...C239.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC239 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
  1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal
  seguente:
     "Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a
  bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza
  superiore a 10 CV, è necessario essere in possesso di una
  delle abilitazioni di cui all'articolo 20, o dell'attestato di
  istruzione di cui all'articolo 20- bis ".
     2.  Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n.
  50 del 1971, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero
  l'attestato di istruzione di cui all'articolo
  20- bis ".
     3.  Dopo l'articolo 20 della citata legge n. 50 del 1971, è
  inserito il seguente:
     "Art. 20- bis.  - 1.  Le abilitazioni di cui
  all'articolo 20, primo comma, lettere  a)  e  c),  per
  la navigazione entro 6 miglia dalla costa, possono essere
  sostituite da un attestato di istruzione alla conduzione di
  natanti da diporto con motore di potenza compresa fra i 10 ed
  i 75 CV.
     2.  L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato, previa
  frequenza obbligatoria di apposito corso, da centri di
  istruzione per la nautica da diporto autorizzati dagli uffici
  territorialmente competenti delle capitanerie di porto ovvero,
  nel caso di navigazione nelle acque interne, della
  Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
  iscritti nei registri di cui al comma 5.
     3.  Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla
  disponibilità, da parte dei centri di cui al comma 2, di:
         a)  strutture, mezzi e supporti didattici idonei
  allo svolgimento dei corsi;
         b)  personale qualificato e sufficiente.
 
                               Pag. 4
 
     4.  Il responsabile dei corsi deve possedere la qualifica
  di ufficiale in quiescenza del corpo di stato maggiore della
  marina o di capitano di lungo corso della marina mercantile,
  oppure di ufficiale in quiescenza del corpo delle capitanerie
  di porto, purché abilitato al comando delle unità navali,
  oppure di padrone marittimo o di conduttore per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
     5.  I registri dei centri di istruzione di cui al comma 2
  sono istituiti presso gli uffici territorialmente competenti
  delle capitanerie di porto ovvero, nel caso di navigazione
  nelle acque interne, della motorizzazione civile e dei
  trasporti in concessione.
     6.  Gli uffici delle capitanerie di porto o della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
  verificano che i programmi previsti per i corsi corrispondano
  a quelli stabiliti per il conseguimento delle abilitazioni di
  cui all'articolo 20.
     7.  A conclusione del corso, il responsabile di cui al
  comma 4 compila, conformemente ad un modello, approvato dal
  Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio
  decreto, gli attestati di istruzione per gli allievi risultati
  idonei e che non risultino, sulla base di apposito certificato
  medico di data non anteriore a tre mesi, affetti da malattia
  psichica o fisica, da deficienza organica o minorazione
  psichica, anatomica o funzionale tale da impedire il comando o
  la conduzione con sicurezza di natanti da diporto.  Gli
  attestati devono essere vidimati, al momento del rilascio,
  dall'ufficio competente della capitaneria di porto o della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo
  versamento della tassa di concessione governativa prevista per
  il rilascio delle patenti di cui all'articolo 21, ed hanno una
  validità di dieci anni.  Il titolare dell'attestato deve
  altresì provvedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a farlo
  vidimare da un ufficio delle capitanerie di porto o della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
     8.  Le disposizioni in materia di sospensione della patente
 
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  di cui agli articoli 31 e 32 si applicano anche agli attestati
  di istruzione all'uso".
     4.  Il modello dell'attestato di istruzione di cui al comma
  7, dell'articolo 20- bis  della legge n. 50 del 1971,
  introdotto dal comma 3 del presente articolo è approvato dal
  Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
  decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  Con il medesimo decreto sono altresì stabilite
  le tariffe massime applicabili da parte dei centri di
  istruzione per la nautica da diporto nonché le modalità per le
  vidimazioni iniziali ed annuali da parte delle capitanerie di
  porto e degli uffici della motorizzazione civile e dei
  trasporti in concessione previa consegna di ricevuta di
  versamento al Tesoro di somma pari alla tassa di concessione
  prevista per l'equivalente abilitazione.
     5.  Al secondo comma dell'articolo 29 della legge 11
  febbraio 1971, n. 50 dopo le parole: "con abilitazione" sono
  inserite le seguenti: "ovvero con attestato di istruzione".
     6.  Al primo comma dell'articolo 39 della legge 11 febbraio
  1971, n. 50, dopo le parole: "la prescritta abilitazione" sono
  inserite le seguenti: "ovvero con attestato di istruzione".
 
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