| 1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute
o parti di esse non possono essere rese pubbliche e se e quali
documenti acquisiti non possono essere pubblicati nel corso
dei lavori, fermo quanto previsto dall'articolo 5.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i
componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
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obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento
di inchiesta.
3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a
chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del
procedimento d'inchiesta.
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