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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4413
DDL0241-0002
Progetto di legge Camera n. 241 - testo presentato - (DDL13-241)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C241. TESTIPDL
...C241.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC241 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'articolo 10 del decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n.  285 (Nuovo codice della
  strada), e successive modificazioni definisce i veicoli
  eccezionali ed i trasporti effettuati in condizione di
  eccezionalità.  Questo tipo di veicoli, per poter circolare,
  necessita di una autorizzazione che deve essere rilasciata,
  volta per volta, dalle autorità competenti; in questa
  autorizzazione possono essere imposti sia determinati percorsi
  sia la scorta di mezzi della polizia della strada.
     E' evidente che una tale procedura, più complessa di
  quanto potrebbe apparire a prima vista, è di ostacolo
  all'attività di numerose imprese, specie di quelle che hanno
  rapporti con l'estero e che importano od esportano un
  particolare tipo di merci.
     L'abrogazione della legge 2 agosto 1990, n.  229, voluta
  in sede di elaborazione del nuovo codice della strada, non ha
  creato sino ad oggi rilevanti problemi per gli operatori in
  virtù della sospensione dell'applicazione del citato articolo
  10, sospensione che, per altro, dovrebbe avere termine con le
  modifiche che la commissione costituita presso il Ministero
  dei lavori pubblici sta predisponendo.
     Se la volontà di annullare del tutto l'applicazione delle
  norme della legge n.  229 del 1990 dovesse prevalere, si
  determinerebbero condizioni di grave difficoltà per il settore
  marmifero e per quello siderurgico.  Indipendentemente dalla
 
                               Pag. 2
 
  protesta forte e dai malumori di questi settori ci si deve
  preoccupare per tempo di evitare che si creino condizioni di
  crisi in settori dell'economia di importanza non trascurabile.
  Inoltre, il conseguente aggravio economico per le imprese di
  questi settori provocherebbe con assoluta certezza un
  declassamento del parco automobilistico utilizzato in tale
  genere di trasporti e condurrebbe, inoltre, ad un quasi certo
  aumento delle tariffe in misura tale da rendere probabilmente
  impossibile, per molti, l'acquisto di materie prime già di per
  sé costose all'origine.
     Per evitare una tale dannosa crisi del mercato, ma anche e
  soprattutto per motivi di buon senso, occorre dunque prevedere
  una modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n.  285
  del 1992; scopo della modifica dovrebbe essere quello di
  "sburocratizzare" i due particolari tipi di trasporto merci
  che non possono seguire, per l'autorizzazione al trasporto, le
  normali procedure.  Si tratta, in primo luogo, dei prodotti
  grezzi metallurgici che provengono da grandi produttori
  stranieri (in particolare dalla Francia e dalla Germania) e
  giungono ai centri intermodali del nord con treni, ciascuno
  dei quali con un carico di 3/4000 tonnellate di peso utile.  I
  carri ferroviari che trasportano questo genere di materiale
  devono, nello stesso giorno del loro arrivo, sgombrare i
  binari per evidenti quanto imprescindibili necessità di
  traffico ferroviario; si tratta infatti di vagoni di un tipo
  particolare e specialistico con attrezzature molto simili a
  quelle del veicolo stradale.
     Anche se in genere la destinazione via strada della merce
  contenuta nei carri ferroviari si può conoscere giorno per
  giorno in relazione alle richieste delle grandi industrie
  produttrici o lavoratrici dell'acciaio, si tratta di trasporti
  ripetitivi con carico sistemato secondo schemi collaudati in
  Europa sia dai trasportatori stradali sia ferroviari.
     Identici problemi hanno le industrie marmifere.
     Il parco automobilistico nazionale delle aziende che si
  occupano del trasporto eccezionale di marmo è composto per il
  95 per cento da veicoli a 3 assi da 38 tonnellate e per il
  restante 5 per cento da veicoli a 4 assi da 48 tonnellate; il
  parco dei mezzi adibiti al trasporto del  coils  o dei
  manufatti siderurgici è interamente composto da veicoli a 6 od
  8 assi.
     Tutti questi veicoli sono di recente acquisizione (massimo
  cinque anni), hanno sempre operato con sicurezza e non hanno
  mai causato incidenti.
     La presente proposta di legge è composta da due
  articoli.
     Con il primo, si modifica l'articolo 10 del decreto
  legislativo n.  285 del 1992 (Nuovo codice della strada), nel
  senso sopra indicato.  L'articolo 2, invece, si propone di
  raccordare l'articolo 10, così come modificato dall'articolo 1
  della presente proposta di legge, e l'articolo 202 del
  regolamento di attuazione del codice della strada.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-241 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0241 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=024100 00 FASCIDC=13DDL0241 SORTNAV=0024100 000 00000 ZZDDLC241 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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