| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni definisce i veicoli
eccezionali ed i trasporti effettuati in condizione di
eccezionalità. Questo tipo di veicoli, per poter circolare,
necessita di una autorizzazione che deve essere rilasciata,
volta per volta, dalle autorità competenti; in questa
autorizzazione possono essere imposti sia determinati percorsi
sia la scorta di mezzi della polizia della strada.
E' evidente che una tale procedura, più complessa di
quanto potrebbe apparire a prima vista, è di ostacolo
all'attività di numerose imprese, specie di quelle che hanno
rapporti con l'estero e che importano od esportano un
particolare tipo di merci.
L'abrogazione della legge 2 agosto 1990, n. 229, voluta
in sede di elaborazione del nuovo codice della strada, non ha
creato sino ad oggi rilevanti problemi per gli operatori in
virtù della sospensione dell'applicazione del citato articolo
10, sospensione che, per altro, dovrebbe avere termine con le
modifiche che la commissione costituita presso il Ministero
dei lavori pubblici sta predisponendo.
Se la volontà di annullare del tutto l'applicazione delle
norme della legge n. 229 del 1990 dovesse prevalere, si
determinerebbero condizioni di grave difficoltà per il settore
marmifero e per quello siderurgico. Indipendentemente dalla
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protesta forte e dai malumori di questi settori ci si deve
preoccupare per tempo di evitare che si creino condizioni di
crisi in settori dell'economia di importanza non trascurabile.
Inoltre, il conseguente aggravio economico per le imprese di
questi settori provocherebbe con assoluta certezza un
declassamento del parco automobilistico utilizzato in tale
genere di trasporti e condurrebbe, inoltre, ad un quasi certo
aumento delle tariffe in misura tale da rendere probabilmente
impossibile, per molti, l'acquisto di materie prime già di per
sé costose all'origine.
Per evitare una tale dannosa crisi del mercato, ma anche e
soprattutto per motivi di buon senso, occorre dunque prevedere
una modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285
del 1992; scopo della modifica dovrebbe essere quello di
"sburocratizzare" i due particolari tipi di trasporto merci
che non possono seguire, per l'autorizzazione al trasporto, le
normali procedure. Si tratta, in primo luogo, dei prodotti
grezzi metallurgici che provengono da grandi produttori
stranieri (in particolare dalla Francia e dalla Germania) e
giungono ai centri intermodali del nord con treni, ciascuno
dei quali con un carico di 3/4000 tonnellate di peso utile. I
carri ferroviari che trasportano questo genere di materiale
devono, nello stesso giorno del loro arrivo, sgombrare i
binari per evidenti quanto imprescindibili necessità di
traffico ferroviario; si tratta infatti di vagoni di un tipo
particolare e specialistico con attrezzature molto simili a
quelle del veicolo stradale.
Anche se in genere la destinazione via strada della merce
contenuta nei carri ferroviari si può conoscere giorno per
giorno in relazione alle richieste delle grandi industrie
produttrici o lavoratrici dell'acciaio, si tratta di trasporti
ripetitivi con carico sistemato secondo schemi collaudati in
Europa sia dai trasportatori stradali sia ferroviari.
Identici problemi hanno le industrie marmifere.
Il parco automobilistico nazionale delle aziende che si
occupano del trasporto eccezionale di marmo è composto per il
95 per cento da veicoli a 3 assi da 38 tonnellate e per il
restante 5 per cento da veicoli a 4 assi da 48 tonnellate; il
parco dei mezzi adibiti al trasporto del coils o dei
manufatti siderurgici è interamente composto da veicoli a 6 od
8 assi.
Tutti questi veicoli sono di recente acquisizione (massimo
cinque anni), hanno sempre operato con sicurezza e non hanno
mai causato incidenti.
La presente proposta di legge è composta da due
articoli.
Con il primo, si modifica l'articolo 10 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), nel
senso sopra indicato. L'articolo 2, invece, si propone di
raccordare l'articolo 10, così come modificato dall'articolo 1
della presente proposta di legge, e l'articolo 202 del
regolamento di attuazione del codice della strada.
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