| 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o
di manufatti, prodotti siderurgici e industriali, compresi i
coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli
eccezionali, allestiti per il trasporto specifico, anche se in
uno o più pezzi, fino alla concorrenza della massa complessiva
riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque
non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48
tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se
complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi ad otto
assi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le
sagome massime previste dall'articolo 61";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera
b), e per l'effettuazione delle attività ivi previste
compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre
simili e comunque nei limiti previsti dall'articolo 61,
l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il
pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta al bollo di
circolazione, pari a 1,5, 2, 3 e 4 volte gli importi dovuti
dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente, per i veicoli a
tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi".
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