| 1. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile
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1992, n. 285 sono compresi:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle
imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e
compattazione di rifiuti solidi urbani, dallo spurgo di pozzi
neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui
veicoli mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria siderurgica, compresi
coils e laminati grezzi, effettuati mediante idonee
selle di contenimento installate sui veicoli mezzi d'opera.
2. L'articolo 202 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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